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Scuola Tar del Lazio, ok sospensione automatica personale senza green pass

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Scuola Tar del Lazio, ok sospensione automatica personale senza green pass

Respinte le istanze del sindacato Anief che chiedeva la sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione relativi alla disciplina obbligatoria di certificazione anti covid Green pass da parte del personale scolastico.

Il Tar della Lazio, decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 (giudice Sapone) depositati ieri 2 Settembre 2021, ha infatti confermato la validità della normativa che prevede l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da parte del personale sprovvisto di idonea certificazione (come prevista dall’art. 9 ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021, di cui i provvedimenti impugnati sono “meramente applicativi”).

In ordine alla violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, infatti, scrive il Tar, deve essere rilevato, ad una sommaria delibazione, che tale diritto “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”, dovendo “essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali di interessi pubblici i quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.

In ogni caso, prosegue il Tar, il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2. E, nell’ottica del legislatore, la presentazione del test in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione “costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente (ad una sommaria delibazione) non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

Infine, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”. Respinte dunque le istanze cautelari, il Tribunale ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre prossimo.

Con un decreto monocratico del 24 agosto scorso (n. 4453 – Pres. Stanizzi) il Tar Lazio aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso che chiedeva la sospensione dell’obbligo del green pass, previsto dal decreto di agosto, per l’insegnamento nelle scuole a partire dal 1° settembre (e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza).

Come Feder.ATA ha ribadito nella nostra ultima assemblea on line del 30 agosto, BASTA credere a pseudo sindacati che non fanno altro che abbindolare i lavoratori della scuola con ricorsi improponibili a livello legale, che null’altro fanno che privare economicamente delle loro disponibilità i lavoratori della scuola.

Feder.ATA in maniera seria e responsabile vi propone assistenza sindacale professionale e azione legale possibile sui ricorsi a tutela specifici in caso di sanzione, non voli pindarici legali che non hanno alcuna valenza legale e sindacale.

Affidati a noi di Feder.ATA, ISCRIVITI al sindacato dei lavoratori ATA

Monza,03/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA