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Riapertura termini scadenza ricorso sui videoterminalisti

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Riapertura termini scadenza ricorso sui videoterminalisti

Prot. n. 125 del 26/11/2016

Agli Assistenti Amministrativi

Loro Sedi

Oggetto: Riapertura termini scadenza ricorso sui videoterminalisti – Scadenza 31/01/2017

LA F E D E R A Z I O N E DEL P E R S O N A L E ATA – FEDER.ATA

  • Vista la nota del mese di Novembre 2015 con la quale si invitavano i Colleghi Assistenti Amministrativi ad aderire ad una petizione sulla rivendicazione del ruolo di Videoterminalista per tutti gli Assistenti Amministrativi;
  • Visto che tale petizione ha ricevuto oltre 10.000 adesioni in pochissimo tempo, oltretutto senza l’effettuazione di un’ incisiva campagna pubblicitaria ;
  • Vista la nota indirizzata al Miur dove si chiedeva il riconoscimento del profilo di Videoterminalista per tutti gli Assistenti Amministrativi in servizio presso tutte le Istituzioni Scolastiche Italiane perché in Italia ogni Assistente Amministrativo svolge la propria attività lavorativa usando esclusivamente un’attrezzatura dotata di videoterminale;
  • Vista la normativa vigente in materia di dematerializzazione che prevede la conversione di qualunque documento cartaceo in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici, finalizzata alla distruzione della materialità;
  • Visto che a tutt’oggi nessun Organo competente ha dato un cenno di risposta a tale richiesta;
  • Considerato che è dall’anno 2006 (rivendicazione portata avanti dall’Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi – Anaam Scuola) che si richiede a gran voce il profilo di Videoterminalista, fino a ieri osteggiato da tutti al punto che “ci ridevano pure in faccia, dicendo che eravamo dei pazzi e fuori da ogni logica”, ma oggi inserito nelle Piattaforme Contrattuali da diverse OO.SS., che ieri si opponevano, e ora invece rivendicano come noi questo profilo col solo intento di convincere gli Amministrativi a iscriversi al loro ricorso.

A V V I A I L R I C O R S O

per il risarcimento / riconoscimento dell’indennità del Profilo di Videoterminalista riguardante tutti gli Assistenti Amministrativi per l’acquisizione del ruolo di Videoterminalista.

Ricordiamo ai Colleghi che non sono venuti a conoscenza del nostro comunicato sul profilo del Videoterminalista quanto recita il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, noto anche come D. Lgs. 81/08, preceduto da un Decreto Interministeriale ad hoc per questa categoria di lavoratori del 2 ottobre 2000 dal titolo: Linee guida d’uso dei videoterminali; una sorta di vademecum con consigli utili per svolgere l’attività videoterminalista nella maniera più corretta possibile.

Per Videoterminalista si intende quel lavoratore che svolga la propria attività, da dipendente o da autonomo, usando abitualmente un’attrezzatura dotata di videoterminale, ivi compresi i portatili, per almeno venti ore a settimana”. Secondo l’INAIL: “L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale”. I Videoterminalisti hanno il diritto di interrompere l’attività di lavoro al videoterminale mediante delle pause o dei cambiamenti di attività (con allontanamento dal pc o altro videoterminale). Le modalità per attuare questa disposizione, soprattutto sul cambiamento di attività, sono stabilite dalla contrattazione collettiva o dalla contrattazione aziendale. Questa disposizione vale per i casi in cui l’utilizzo è in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali. Tale numero di ore si calcola senza contare le interruzioni per la pausa. In assenza di disposizioni contrattuali, per la legge il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio e al termine dell’orario di lavoro (vale a dire che non si possono sommare i minuti di pausa e farli fruire tutti insieme, non si perseguirebbe l’obiettivo vero della disposizione di legge che è consentire la pausa dall’esposizione al videoterminale). Nel computo dei 15 minuti di interruzione, non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico (lo spegnimento o l’accensione del pc), che sono considerati tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro a tutti gli effetti e quindi come tale non è riassorbibile nell’ambito di accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, a differenza degli altri casi di pausa previsti dalla legge. La pausa però assorbe anche l’intervallo per pausa di 10 minuti, spettante nel caso di orario giornaliero superiore alle 6 ore, come previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, all’art. 8. Questo nel caso il lavoratore addetto al videoterminale non abbia la possibilità di cambiamento dell’attività e quindi fruisca della pausa di 15 minuti ogni 120 minuti.

Il ricorso verrà avviato anche e soprattutto in base al D.P.C.M del 03/12/2013 e P.N.S.D, e più precisamente seguendo la seguente normativa vigente:

 

  1. CAD – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  2. D.P.C.M. 3 Dicembre 2013Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
  3. le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici (in modo conforme a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014);
  4. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
  5. Piano Nazionale Scuola Digitale P.N.S.D

Le Istituzioni ci obbligano ad usare i terminali!!!

Pertanto, in qualità di UNICO SINDACATO CHE DIFENDE SOLO IL PERSONALE ATA avviamo la preadesione al ricorso.

Di seguito vi diamo le istruzioni per partecipare al ricorso:

Costo per gli iscritti :

  • ricorso €. 200,00;
  • Spese tasse ricorso €. 50,00

Cordiali saluti.

Il Presidente dei Feder.ATA

Giuseppe Mancuso