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VADEMECUM ASSENZE PER MALATTIA

FEDER ATA INFORMA

Vademecum sulle assenze per malattia del personale della scuola

Il CCNL del comparto scuola tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto di lavoro, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle stesse norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:

  • Retribuzione intera per i primi 9 mesi
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi
  • 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi

Assenze per malattia che rientrano nel computo del periodo di comporto

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi comprese le assenze dovute a:

  • infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
  • visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a “malattia”.

Assenze escluse dal computo del periodo di comparto

Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a:

  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”). In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • nfortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011):durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2.
  • malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Criteri e modalità di calcolo delle assenze

Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo indeterminato di cui all’art. 17 cit. CCNL. Pertanto, a tale personale non potranno essere considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano sottoposti ad un diverso periodo di comporto. In sostanza, per il personale assunto a tempo indeterminato il riferimento al “triennio precedente”, è da interpretare letteralmente nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, a nulla rilevando eventuale assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.

Il triennio da considerare ha carattere “dinamico”, quando il dipendente si assenta per malattia occorre, in primo luogo, verificare se i giorni di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art. 17, comma 8,cit. CCNL. Occorrerà quindi procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni antecedenti l’episodio morboso in atto, a prescindere della patologia ad esse correlate.

Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:

  • partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni;
  • sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
  • aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.

Il risultato ottenuto, che potrebbe essere definito “somma economica”, permette di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art. 17, comma 8, del cit.CCNL.

Assenze e decurtazione retributiva nuovo CCNL (primi 10 giorni)

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

Assenze escluse dalla decurtazione retributiva dei primi 10 giorni

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:

  • ricovero ospedaliero.

Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.

Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. La certificazione giustificativa deve essere rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che possieda i requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero (vale a dire un’assistenza continuativa a carattere multiprofessionale o polispecialistico); non rileva, pertanto, la certificazione di una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” ancorché la stessa sia stata fornita da una struttura ospedaliera.

  • successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest’ultima comprensiva della convalescenza domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza post ricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo caso la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009);
  • ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del ricovero ospedaliero”;
  • infortunio sul lavoro
  • infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

Si ricorda che la trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del cit. CCNL, in particolare i commi 3, 4, 5 e 6 per il personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 per il restante personale (supplenze brevi). Per le assenze riferite a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche valgono le stesse regole del personale assunto a tempo indeterminato così come esposte nella presente guida.

Personale con contratto stipulato fino ad almeno il 30/6

Personale con contratto stipulato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • nel 1° mese al 100%
  • nel 2° e 3° mese al 50%
  • dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. I restanti 6 mesi di assenza interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti (il personale non avrà riconosciuti il punteggio, i contributi ecc.) Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

Personale con contratto per “supplenze brevi”

Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di maternità).

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

A cura del Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

Graduatoria di terza fascia ATA-come inserire correttamente i servizi

FEDER ATA INFORMA

Graduatoria di terza fascia: come inserire correttamente i servizi

Gli aspiranti che hanno presentato la domanda di aggiornamento nel 2017, troveranno tutti i servizi prestati presenti nella piattaforma e sarà possibile importarli.

Tali servizi non sono in alcun modo modificabili e sono caratterizzati dalla dicitura SIDI.

Per tutti gli utenti è possibile inserire i singoli servizi, uno per volta.

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

I servizi sono di diverse tipologie:

  • quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;
  • quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;
  • quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.
  • In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

  • comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;
  • oppure in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO).

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda.

Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio.

In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.

Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

  • se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

Monza, 27/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Inserimento titoli in fase di conseguimento

FEDER ATA INFORMA

AGGIORNAMENTO TERZA FASCIA ATA

Inserimento titoli in fase di conseguimento: alla data odierna nessun inserimento della clausola di riserva da noi chiesto da parte del Ministero

Come noto con la comunicazione del 21 Marzo, FEDER.ATA chiese al capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Dottor Stefano Versari, l’inserimento della clausola di riserva nella procedura di aggiornamento della terza fascia, dando possibilità così a migliaia di persone di poter inserire eventuali titoli conseguiti entro il 30 Giugno 2021, dai quei corsi che purtroppo sono iniziati tardi, causa COVID, rispetto alla previsione, Febbraio 2021 anziché Settembre 2020.

Ad oggi ufficialmente non vi sono notizie in tal senso, il bando ha la scadenza del 22 Aprile 2021, senza clausola di salvaguardia, sindacalmente parlando questa è la notizia, il resto resta supposizione dal puro valore “sensazionale”.

Alla compilazione è quindi fondamentale ad oggi muoversi con senso di responsabilità e veridicità, menzionando all’atto della domanda i titoli già acquisiti con ultima data utile quella del 22 Aprile 2021.

Pertanto, visto che il ministero non ci ha ancora fatto sapere nulla (ma ci vuol un po’ per la grande macchina burocratica ministeriale) sulla nostra richiesta di inserimento della clausola di riserva, FederATA invita tutti coloro i quali stanno seguendo un corso ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, di attendere fino a pasqua prima di inserire la domanda di aggiornamento.

Successivamente vi daremo ulteriori indicazioni.

Monza, 25/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

PERMESSO GIORNO VACCINO

FEDER ATA INFORMA

Decreto Sostegni per la scuola

Le nuove norme su lavoratori fragili e assenza per vaccinazione

Nel Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono inseriti alcuni temi riguardanti da vicino i settori della conoscenza, due sono i punti di particolare interesse che costituiscono, finalmente, una risposta alle criticità più volte evidenziate anche da Feder ATA, proprio in queste settimane.

Stiamo parlando delle misure a sostegno dei lavoratori fragili su cui gravava un vuoto normativo dopo il 28 febbraio, e dell’assenza dal lavoro del personale ATA nella giornata di somministrazione del vaccino.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Il riferimento è a quelli già riconosciuti dall’art.26 del DL. 18/2020, che si trovano in condizione di rischio, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3.”.

Dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 tali lavoratori, appartenenti a tutte le categorie, hanno avuto accesso alla prestazione in modalità agile ma, alla scadenza nessuna proroga ne ha protratto i termini.

Nella scuola la lacuna è stata temporaneamente colmata dalla nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 che ha disposto la continuazione dell’attività a distanza nella medesima modalità e il mantenimento del supplente già in servizio.

Con vigenza dal 1° marzo al 30 giugno, il DL Sostegni ripristina in pieno la norma pre-esistente che discende dal DL 18/20, estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto nel limite previsto per la malattia.

Il comma 5 dell’articolo prevede che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.

Anche questo provvedimento è per FEDER ATA, un grande raggiungimento, si percorre in questo la necessità di favorire la più diffusa campagna vaccinale senza incorrere nella penalizzazione che comporta l’assenza per malattia.

Monza 24/03/2021

Il Segretario Generale Organizzativo

Grauatorie terza fascia personale ATA-Scelta provincia e altro

FEDER ATA INFORMA

Come si compila la domanda, dalla scelta della provincia, al codice per inoltrarla

Le operazioni da fare sono

1) registrarsi a istanze online, se ancora non in possesso delle credenziali

2) compilare la domanda tra il 22 marzo e il 22 aprile 2021 su istanze online

3) prestare attenzione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per reclamo

4) tenere sempre in ordine la mail nella quale si potrebbe ricevere proposta di supplenza, a partire dall’anno scolastico 2021/22.

OPERAZIONI PRATICHE

PRIMA OPERAZIONE: controllare i dati anagrafici e di recapito, soprattutto la mail nella quale ricevere le convocazioni per le supplenze.

SECONDA OPERAZIONE: si sceglie provincia e scuola capofila.

TERZA OPERAZIONE: inserire il servizio.

ULTIMA OPERAZIONE: per l’inoltro non serve il codice personale

QUATTRO OPZIONI disponibili nella domanda: conferma, aggiornamento, inserimento, cancellazione

N.B. Gli aspiranti già inseriti nel 2017 devono ripresentare la domanda o saranno esclusi. Si può presentare domanda di conferma o aggiornamento.

NOVITA‘ agli aspiranti che presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente rettificato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

MANSIONI DEL PERSONALE ATA-FIGURE PROFESSIONALI

Profilo professionale e mansione del Collaboratore scolastico

Le mansioni del collaboratore scolastico (area A), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:

  1. accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
  2. pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
  3. vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti;
  4. presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Profilo professionale e mansione dell’assistente tecnico

Le mansioni dell’assistente tecnico (area B), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:

  1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto , con grado di responsabilità diretta , alla custodia , alla verifica , alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;
  2. conduzione tecnica del laboratorio di assegnazione, officine e/o reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità in ambito didattico;
  3. supporto tecnico diretto alle attività didattiche nel proprio laboratorio di pertinenza;
  4. guida di autoveicoli e loro manutenzione ordinaria;
  5. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro;
  6. L’assistente tecnico non ha compiti di pulizia;

Profilo professionale e mansione dell’assistente Amministrativo

Le mansioni dell’assistente amministrativo (area B), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, sono:

  1. Esegue attività lavorativa richiedente specifica;
  2. preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti informatici;
  3. lavori amministrativi con finalità di catalogazione;
  4. competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo;
  5. attività lavorativa complessa nella definizione e nella esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche.

RICHIESTA CLAUSOLA DI RISERVA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA TERZA FASCIA ATA

Prot. N. 78 del 21 marzo 2021

Al Capo dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione

Dott. Stefano VERSARI

Oggetto: richiesta inserimento clausola di riserva nella procedura di aggiornamento della terza

fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA-Triennio scolastico 2021-2024.

La scrivente organizzazione sindacale, più volte ha chiesto al Ministro Bianchi di cui si allega ultima richiesta, di considerare la data del 1 giugno-1 luglio come data di presentazione della domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA-Triennio scolastico 2021-2024.

Richiesta, giustificata dal fatto che purtroppo la pandemia ha causato un grave ritardo nell’organizzazione dei percorsi formativi, già pagati dai corsisti (cfr. nostra del 11 marzo 2021) utili come titoli valutabili e che con la scadenza del 22 aprile 2021 per la presentazione della domanda, non possono inserire.

Pertanto, con la presente, visto che il relativo D.M. è stato firmato, divulgato ma non ancora pubblicato sul sito del ministero, FederATA chiede l’inserimento della seguente clausola di riserva all’art.2 comma 13 “ I titoli valutabili ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, che causa COVID, i relativi corsi sono iniziati a febbraio anziché a settembre, ai fini del presente decreto possono essere inseriti con riserva, purchè conseguiti entro il 30 giugno 2021.

Nella certezza che con grande senso di responsabilità prendiate atto di quanto richiesto, si coglie l’occasione per augurarLe un buon lavoro.

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Mancuso

Allegato: RICHIESTA CLAUSOLA RISERVA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DI TERZA FASCIA ATA

 

Aggiornamento graduatoria terza fascia ATA -ti aiutiamo noi nella compilazione della domanda

Aggiornamento graduatoria terza fascia ATA -ti aiutiamo noi nella compilazione della domanda

FEDER ATA INFORMA

Dal 22 marzo al 22 aprile 2021 è possibile presentare le domande per l’inclusione, la conferma, l’aggiornamento e il depennamento nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto per l’attribuzione delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio precedente.

Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta.

Sono tenuti a presentarla anche coloro che erano già inseriti nelle precedenti graduatorie d’istituto per confermare l’iscrizione o eventualmente dichiarare nuovi titoli e servizi: chi non conferma/aggiorna non sarà più incluso nelle graduatorie.

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

L’istanza di domanda si presenta attraverso le istanze online e va indirizzata ad una scuola della provincia prescelta, a cui è affidata la gestione della domanda.

NB: coloro che sono già inclusi nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o nelle graduatorie/elenchi ad

esaurimento provinciali (II fascia) e presentano domanda per la terza fascia in provincia diversa devono compilare anche la sezione specifica per chiedere il depennamento da tali graduatorie: questa scelta è particolarmente delicata e quindi è opportuno rivolgersi alle nostre sedi per la consulenza.

CHE TIPO DI DOMANDA PRESENTARE

La domanda di nuovo inserimento sarà presentata da coloro che si iscrivono per la prima volta o che, pur essendo già iscritti, chiedono l’inserimento in nuovi profili o devono cambiare il/i titolo/i di accesso (dovranno chiedere l’inserimento anche per tutti i profili precedenti, dichiarando nuovamente titoli e servizi).

La domanda di aggiornamento/conferma è riservata a coloro che erano già inseriti nelle graduatorie del 2017 e devono solo confermare l’iscrizione o aggiornare il punteggio (pur potendo indirizzare la domanda ad una scuola/provincia diversa da quella del 2017).

LA SCELTA DELLE 30 SCUOLE

La scelta delle 30 scuole, nelle quali si chiede di poter effettuare le supplenze, avverrà contestualmente alla presentazione della domanda. Si sarà inclusi nelle graduatorie di III fascia delle scuole prescelte.

VALUTABILITA’ DEI TITOLI

Sono validi tutti i titoli posseduti entro la data di scadenza del bando, 22 aprile 2021.

RECLAMI E RICORSI

Avverso le graduatorie provvisorie di terza fascia è ammesso reclamo al dirigente scolastico della scuola capofila entro 10 giorni dalla sua pubblicazione. Avverso le graduatorie definitive occorre impugnare innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

TABELLA TITOLI: https://www.federata.it/graduatorie-distituto-ata-di-terza-fascia-2021-23-tabella-titoli/

GRADUATORIE D’ISTITUTO ATA DI TERZA FASCIA 2021-23 TABELLA TITOLI

GRADUATORIE D’ISTITUTO ATA DI TERZA FASCIA 2021-23 TABELLA TITOLI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Diploma di maturità (compreso l’istituto magistrale o il liceo artistico quadriennali);

ASSISTENTE TECNICO: Diploma di Maturità che dia accesso ad una o più aree di laboratorio (allegato C corrispondenza titoli, aree e laboratori di assistente tecnico): link: https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html;

COLLABORATORE SCOLASTICO: Titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto
professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di
maestro d’arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione;

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE:Diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per Operatore agrituristico; Operatore agro industriale; Operatore agro ambientale o il titolo triennale della formazione professionale di “Operatore agricolo” ad essi corrispondente;

CUOCO: Diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero nel settore
cucina o il titolo triennale della formazione professionale di “Operatore della ristorazione [settore cucina]” ad esso corrispondente;

INFERMIERE: Laurea in scienze infermieristiche o altro
titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere;

GUARDAROBIERE: Diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale per operatore della moda oil titolo triennale della formazione professionale di “Operatore dell’abbigliamento” o “Operatore delle calzature” ad esso corrispondenti

 

 

 

 

Ringraziamento a Feder ATA da parte del nuovo Segretario Nazionale organizzativo Fania Gerardo

Ringraziamento a Feder ATA da parte del nuovo Segretario Nazionale organizzativo Fania Gerardo

Il Presidente Nazionale di Feder ATA, Dottor Giuseppe Mancuso, mi ha nominato Segretario Nazionale Organizzativo, nomina proposta e ratificata dal Consiglio nazionale di Feder ATA ieri, in data 19 Marzo.

Ringrazio sentitamente il Presidente Nazionale Giuseppe Mancuso per la fiducia accordatami nonchè tutti i componenti del direttivo Nazionale e coordinatori provinciali per la loro disponibilità nel sostenermi.

Un ringraziamento particolare, va anche al direttivo provinciale di Varese: Enrico, Francesco, Valentino e Michele, collaboratori diretti con cui insieme abbiamo iniziato il percorso sindacale di Feder ATA a Varese qualche mese fa.

Il ruolo di segretario è evidentemente molto importante, un compito che mi vedrà impegnato esclusivamente con grande passione a tutela dei lavoratori ATA e in una ottimale organizzazione sindacale nazionale.

Ringrazio in particolar modo i colleghi che saranno costantemente al mio fianco, Michele, Luigi, Luca, Danilo e Giovanni con cui avrò piacere di lavorare sindacalmente all’ampliamento di Feder ATA, con un punto cardine imprescindibile:

i diritti dei lavoratori ATA sono e saranno il nostro unico impegno.

 

Monza,20/03/21

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo