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Concorso 24 mesi ATA-Ufficiale la pubblicazione dei bandi

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Concorso 24 mesi ATA 2020/2021: UFFICIALE , entro il 22 aprile la pubblicazione dei bandi regionali

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 10301 del 31 marzo 2021, ai fini dell’indizione del concorso per soli titoli, 24 mesi del personale ATA nell’anno scolastico 2020/2021.

Con la nota il Ministero invita gli Uffici scolastici regionali (USR) alla predisposizione dei bandi a livello regionale , che saranno finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti dell’a.s. 2021/2022 .

I bandi dovranno essere pubblicati sui siti internet degli USR, entro e non oltre la data del 22 aprile 2021, con inizio delle domande di inserimento in data 23 aprile 2021 su Polis Istanze On line

Ciascun Ufficio regionale fisserà il termine per la scadenza delle domande.

Chi può partecipare al bando 24 mesi ATA

Possono partecipare al concorso solo coloro che abbiano già maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio ATA nella scuola statale. La nota precisa che i candidati che hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti, per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potranno presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Come si presenta la domanda

Le domande di ammissione alle procedure potranno essere presentate, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, le cui funzioni saranno aperte dal 23 aprile al 14 maggio 2021.

Restano invariate le modalità di registrazione per l’accesso con le credenziali dell’area riservata su Istanze OnLine, che potranno essere utilizzate, purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021, altrimenti l’accesso dovrà essere effettuato tramite il servizio SPID.

Come si scelgono le scuole

La scelta delle sedi scolastiche, avverrà senza alcuna novità rispetto lo scorso anno, in modalità telematica, tramite l’Allegato G, che sarà reso disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento o aggiornamento in graduatoria.

Monza,01/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

SPECIALE MOBILITA’ personale ATA

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SPECIALE MOBILITA’

Il personale ATA a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve Presentare domanda di mobilità.

Potrà presentare online due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia.

Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale (CCNI artt. da 34 a 49).

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto /comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Confermata la tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale DSGA neo immesso in ruolo

I DSGA immessi in ruolo in seguito alle procedure di selezione del DDG 2015 del 20 dicembre 2018 otterranno la sede di titolarità in via preliminare, prima dell’avvio delle operazioni di mobilità, con la conferma sulla sede di assegnazione dell’a.s. 2020/2021 oppure, in subordine, potranno scegliere fra le sedi provinciali vacanti nel 2020/2021 purché non confermate. Ottenuta la sede di titolarità sono tenuti a permanere per ulteriori quattro anni.

Mobilità assistenti tecnici

Dall’a.s. 2021/2022 l’organico di diritto del personale ATA è incrementato di 1.000 posti di Informatica (T72) per assistenti tecnici di “Area elettronica ed elettrotecnica – codice AR02” da istituire nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, ai sensi della L.178/20 art.1 co.967 (Legge di Bilancio).

Tali posti, nella quota spettante, sono numericamente inseriti nelle disponibilità provinciali, ma non ancora formalmente assegnati agli istituti; la preferenza, pertanto non può corrispondere ad un nuovo codice puntuale del bollettino, ma rientra nei codici sintetici di comune/distretto sub comunale e provincia. E’ importante sapere che la preferenza espressa su codice sintetico potrebbe comprendere anche uno o più posti nelle scuole del I ciclo.

Per escludere questa evenienza, si dovrà agire sulle caselle predisposte all’ordine di preferenza per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di interesse.

Monza,31/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Domanda mobilità ATA-come si calcola il punteggio

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Domanda mobilità ATA, come si calcola il punteggio base, figli, ricongiungimento.

Calcolo punteggio per il personale ATA

  • Una volta salvata, la domanda può essere visualizzata, aggiornata, inviata e cancellata.
  • Selezionando il pulsante Calcolo Punteggio è possibile vedere il punteggio con il quale l’aspirante parteciperà alle operazioni di mobilità.
  • Punteggio base: viene calcolato in base alle voci relative all’anzianità di servizio e ai titoli generali
  • Punteggio figli: viene calcolato in base al numero di figli di età inferiore ai 6 anni (Punto 12) e al numero di figli di età compresa fra 6 e 18 (punto 13)
  • Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: viene assegnato solo se è stato compilato il corrispondente punto 10, per tutte le preferenze comprese in quel comune
  • Punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza figli: viene assegnato solo se è stato compilato il corrispondente punto 11, per tutte le preferenze comprese in quel comune

Per il personale ATA, ricordiamo, le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.

Monza,31/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Graduatorie ATA 24 mesi-il via dal Ministero-domande dal 23 aprile al 14 maggio

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Graduatorie ATA 24 mesi, il via dal Ministero: domande dal 23 aprile al 14 maggio

Al via le operazioni per l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

I concorsi per titoli sono indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico e finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22.

Le domande saranno aperte dal 23 aprile al 14 maggio 2021.

Le domande saranno telematiche.

Gli Usr pubblicheranno pertanto entro il 22 aprile i bandi.Nei bandi di concorso, dovrà essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.

Possono presentare esclusivamente domanda tutti coloro che hanno svolto almeno 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Monza,30/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Mobilità scuola 2021-2022 al via la presentazione delle domande per il personale ATA

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Mobilità scuola 2021/2022: al via la presentazione delle domande per il personale ATA

Pubblicata l’ordinanza ministeriale. Le date per la presentazione delle domande:

ATA dal 29 marzo al 15 aprile

E’ stata pubblicata il 29 marzo 2021, la OM 107/2021 che disciplina le operazioni di mobilità territoriale e professionale a.s. 2021/2022 del personale ATA a tempo indeterminato in applicazione al CCNI 2019-2022 al suo terzo anno di vigenza.

L’ordinanza è stata trasmessa con la nota 10112 del 29 marzo 2021.

Gli adempimenti saranno chiusi entro il 21 maggio 2021

Gli esiti saranno pubblicati l’11 giugno 2021 salvo proroghe.

Le domande saranno come sempre on line, sul sito POLIS ISTANZE ON LINE

Monza, 30/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Assistenza-Compilazione domanda terza fascia ATA-Mettiti comodo ci pensiamo noi!!!

Assistenza-Compilazione domanda terza fascia ATA

Mettiti comodo di pensiamo noi!!!

Chi deve presentare la DOMANDA ATA deve avere con se i seguenti documenti ed attestati:

  1. Spid obbligatorio per il primo inserimento dati accesso a POLIS;
  2. documento identità, tessera sanitaria;
  3. titolo di studio (Diploma/Laurea)

TITOLI IN POSSESSO

  1. Attestati informatica (tutti i rpofili ATA)
  2. dattilografia (solo per il profilo di Assistente Amministrativo);
  3. Attestato Coordinatore Amministrativo (solo per il Profilo di Assistente Amministrativo);
  4. Attestato OSS (per il profilo di Collaboratore Scolatico);
  5. Attestato OSA (per il profilo di Collaboratore Scolatico);
  6. Servizio civile
  7. eventuale servizio eventuale titolo di preferenza

info utili: Link Informazioni

Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione e specialmente per la compilazione delle domanda,

Prendi un appuntamento attraverso una delle nostre sedi territoriali ( Strutture Territoriali Feder.ATA )

oppure scrivici su assistenza@federata.it

RICHIESTA CLAUSOLA DI RISERVA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ATA DI TERZA FASCIA

Prot. N. 85 del 29 marzo 2021

Al Presidente della Regione Sicilia

Nello Musumeci

Al Presidente della Regione Calabria

Antonino Spirlì- Presidente facente funzioni

Al Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

Al Presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca

Al Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti

All’ Assessore regionale della formazione professionale

Regione Sicilia – Roberto Lagalla

All’ Assessore regionale della formazione professionale

Regione Calabria- Sandra Savaglio

All’ Assessore regionale della formazione professionale

Regione Puglia – Sebastiano Leo

All’ Assessore regionale della formazione professionale

Regione Campania – Armida Filippelli

All’ Assessore regionale della formazione professionale

Regione Lazio – Claudio Di Bernardino

 

Oggetto: richiesta di intervento e condivisione per l’inserimento di una clausola di riserva nella procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA-Triennio scolastico 2021-2024.

La scrivente organizzazione sindacale ha chiesto più volte al Ministro Azzolina, prima, ed al Ministro Bianchi, successivamente, di considerare le date del 1° giugno o del 1° luglio come termini di presentazione delle domande di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – Triennio scolastico 2021-2024.

La richiesta trova la sua ragion d’essere nell’ineludibile ritardo causato dalla pandemia nell’organizzazione dei percorsi formativi regionali autorizzati per l’a.s. 2020/2021; sebbene i corsisti abbiano già sopportato il costo della formazione, i titoli utili sia per l’accesso che per l’acquisizione del punteggio non potranno essere fatti valere in sede di aggiornamento delle graduatorie previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021. L’art. 2 comma 13 del decreto prevede, infatti, che i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, vale a dire alla data del 22 aprile 2021.

La situazione creatasi, oltre a disattendere la legittima aspettativa di centinaia di migliaia di partecipanti al bando, rischia di ingenerare un contenzioso dirompente per il Ministero dell’Istruzione che, contro ogni regola di buon senso, ha deciso di non attendere la naturale conclusione dei vari percorsi di formazione organizzati a livello regionale.

Consapevole dell’importanza che assume l’appuntamento dell’aggiornamento delle graduatorie (il prossimo aggiornamento sarà possibile solo a conclusione del triennio), la scrivente organizzazione sindacale, facendosi portavoce anche delle istanze provenienti dal mondo degli enti di formazione professionale, chiede a tutti i Presidenti delle Regioni in indirizzo e ai loro rispettivi Assessori alla formazione professionale, di sollecitare il nuovo Ministro dell’Istruzione ad adottare un provvedimento a salvaguardia delle situazioni sopra descritte.

La soluzione più consona e semplice, a parere dello scrivente Sindacato, risiede nella previsione di una clausola di riserva da aggiungere all’art. 2 comma 13 del Decreto; la clausola dovrebbe prevedere che “i soggetti che alla data di pubblicazione del decreto stanno frequentando corsi per il conseguimento di titoli validi per l’accesso (diplomi/qualifiche triennali e percorsi IeFP) ed altri titoli valutabili ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, possono autocertificare la frequenza dei corsi con specificazione del titolo da conseguire. Ove si tratti di titoli di accesso, l’inserimento avviene con riserva che deve essere sciolta con le modalità da stabilirsi con successivo decreto. Ai fini dell’inserimento in graduatoria ed ai fini della valutazione del punteggio saranno considerati validi i titoli conseguiti e rilasciati entro il 30 giugno 2021.”

Attesa l’importanza occupazionale che rivestono le graduatorie di terza fascia del personale ATA – soprattutto nell’attuale contingenza economica- si confida nell’intervento autorevole delle Regioni in indirizzo e si resta in attesa di conoscerne le determinazioni.

Al fine, comunque, di accelerare i tempi, si chiede la firma per condivisione del contenuto della presente nota che sarà inoltrata tempestivamente al Ministero.

Buone Festività e Buon Lavoro.

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Mancuso

Allegato:RICHIESTA ALLE REGIONI DELLA CLAUSOLA RISERVA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DI TERZA FASCIA ATA

 

VADEMECUM ASSENZE PER MALATTIA

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Vademecum sulle assenze per malattia del personale della scuola

Il CCNL del comparto scuola tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto di lavoro, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle stesse norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:

  • Retribuzione intera per i primi 9 mesi
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi
  • 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi

Assenze per malattia che rientrano nel computo del periodo di comporto

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi comprese le assenze dovute a:

  • infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
  • visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a “malattia”.

Assenze escluse dal computo del periodo di comparto

Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a:

  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”). In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • nfortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011):durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2.
  • malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Criteri e modalità di calcolo delle assenze

Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo indeterminato di cui all’art. 17 cit. CCNL. Pertanto, a tale personale non potranno essere considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano sottoposti ad un diverso periodo di comporto. In sostanza, per il personale assunto a tempo indeterminato il riferimento al “triennio precedente”, è da interpretare letteralmente nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, a nulla rilevando eventuale assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.

Il triennio da considerare ha carattere “dinamico”, quando il dipendente si assenta per malattia occorre, in primo luogo, verificare se i giorni di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art. 17, comma 8,cit. CCNL. Occorrerà quindi procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni antecedenti l’episodio morboso in atto, a prescindere della patologia ad esse correlate.

Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:

  • partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni;
  • sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
  • aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.

Il risultato ottenuto, che potrebbe essere definito “somma economica”, permette di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art. 17, comma 8, del cit.CCNL.

Assenze e decurtazione retributiva nuovo CCNL (primi 10 giorni)

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

Assenze escluse dalla decurtazione retributiva dei primi 10 giorni

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:

  • ricovero ospedaliero.

Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.

Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. La certificazione giustificativa deve essere rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che possieda i requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero (vale a dire un’assistenza continuativa a carattere multiprofessionale o polispecialistico); non rileva, pertanto, la certificazione di una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” ancorché la stessa sia stata fornita da una struttura ospedaliera.

  • successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest’ultima comprensiva della convalescenza domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza post ricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo caso la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009);
  • ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del ricovero ospedaliero”;
  • infortunio sul lavoro
  • infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

Si ricorda che la trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del cit. CCNL, in particolare i commi 3, 4, 5 e 6 per il personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 per il restante personale (supplenze brevi). Per le assenze riferite a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche valgono le stesse regole del personale assunto a tempo indeterminato così come esposte nella presente guida.

Personale con contratto stipulato fino ad almeno il 30/6

Personale con contratto stipulato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • nel 1° mese al 100%
  • nel 2° e 3° mese al 50%
  • dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. I restanti 6 mesi di assenza interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti (il personale non avrà riconosciuti il punteggio, i contributi ecc.) Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

Personale con contratto per “supplenze brevi”

Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di maternità).

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

A cura del Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

Graduatoria di terza fascia ATA-come inserire correttamente i servizi

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Graduatoria di terza fascia: come inserire correttamente i servizi

Gli aspiranti che hanno presentato la domanda di aggiornamento nel 2017, troveranno tutti i servizi prestati presenti nella piattaforma e sarà possibile importarli.

Tali servizi non sono in alcun modo modificabili e sono caratterizzati dalla dicitura SIDI.

Per tutti gli utenti è possibile inserire i singoli servizi, uno per volta.

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

I servizi sono di diverse tipologie:

  • quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;
  • quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;
  • quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.
  • In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

  • comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;
  • oppure in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO).

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda.

Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio.

In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.

Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

  • se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

Monza, 27/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Inserimento titoli in fase di conseguimento

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AGGIORNAMENTO TERZA FASCIA ATA

Inserimento titoli in fase di conseguimento: alla data odierna nessun inserimento della clausola di riserva da noi chiesto da parte del Ministero

Come noto con la comunicazione del 21 Marzo, FEDER.ATA chiese al capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Dottor Stefano Versari, l’inserimento della clausola di riserva nella procedura di aggiornamento della terza fascia, dando possibilità così a migliaia di persone di poter inserire eventuali titoli conseguiti entro il 30 Giugno 2021, dai quei corsi che purtroppo sono iniziati tardi, causa COVID, rispetto alla previsione, Febbraio 2021 anziché Settembre 2020.

Ad oggi ufficialmente non vi sono notizie in tal senso, il bando ha la scadenza del 22 Aprile 2021, senza clausola di salvaguardia, sindacalmente parlando questa è la notizia, il resto resta supposizione dal puro valore “sensazionale”.

Alla compilazione è quindi fondamentale ad oggi muoversi con senso di responsabilità e veridicità, menzionando all’atto della domanda i titoli già acquisiti con ultima data utile quella del 22 Aprile 2021.

Pertanto, visto che il ministero non ci ha ancora fatto sapere nulla (ma ci vuol un po’ per la grande macchina burocratica ministeriale) sulla nostra richiesta di inserimento della clausola di riserva, FederATA invita tutti coloro i quali stanno seguendo un corso ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, di attendere fino a pasqua prima di inserire la domanda di aggiornamento.

Successivamente vi daremo ulteriori indicazioni.

Monza, 25/03/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo