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Permessi del personale ATA

PILLOLE DI CCNL

PERMESSI ATA

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Tali permessi:

  • non riducono le ferie
  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante i permessi spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Permessi legge 104/92

Ai sensi dell’art. 32 del CCNL 2018 i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Il medesimo art. 32, prevede inoltre che il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

Permessi per concorsi o esami e per lutto

Per gli altri permessi retribuiti bisogna fare riferimento al vecchio CCNL 2006-2009, nelle parti ancora valide.

Ai sensi dell’art. 15, il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda.

Permessi per matrimonio

Sempre l’art. 15 prevede che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Permessi Brevi

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.

  • I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.
  • Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
  • Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Monza, 19/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Comunicato sindacale Contratti Covid

Prot. 121/2021

Alla c.a. di tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Comunicato Sindacale

L’organico Covid potrà essere riconfermato per il prossimo anno scolastico 2021/22

l’annuncio è di questi giorni,

si tratta di 50.000 ATA, in maggior numero di collaboratori scolastici, lavoratori interessati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, ottimizzare la sorveglianza e la messa in sicurezza delle scuole e assicurare igiene continua degli spazi.

Al momento, si tratta di un impegno, non c’è ancora il documento normativo, per il quale probabilmente bisognerà attendere il periodo estivo, però è certamente già una buona notizia.

Feder ATA riscontra positivamente questa volontà ministeriale anche se si è ancora nella fase delle buone intenzioni, il problema più grande dal nostro punto di vista è che riguarderebbe solo il prossimo anno e non, come sarebbe opportuno, la trasformazione dei lavoratori Ata aggiuntivi in pianta stabile nell’organico delle rispettive categorie.

L’esigenza di incrementare il numero dei lavoratori in ogni istituto è legata infatti al Covid19, ma di fatto è anche una necessità assoluta da sempre esistente in Italia, le nostre scuole hanno estremo bisogno di personale aggiuntivo, per dare così le giuste risposte alle enormi incombenze che vengono in ambito scolastico.

Monza, 14/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo Feder ATA

Fania Gerardo

Comunicato sindacale sulla questione vaccini

Prot. 120/2021

Alla c.a. dei D.S. delle scuole statali

Tutto il personale ATA

Agli organi di Stampa

Comunicato sindacale

Nessuna novità dal ministero dell’Istruzione sulla politica intrapresa dal Governo a proposito delle nuove raccomandazioni sulle fasce di età e sulle priorità per le vaccinazioni anche AstraZeneca: l’incontro svoltosi al ministero dell’Istruzione, tra i vertici del dicastero e i sindacati che ne avevano fatto richiesta, è servito solo a confermare la linea annunciata nell’ordinanza del commissario straordinario all’emergenza, Francesco Figliuolo, con la quale si dà priorità alle somministrazioni di vaccino anti-Covid alle persone più a rischio e avanti negli anni perché “risultano più vulnerabili.

FEDER ATA chiede una immediata risoluzione della problematica, proprio mentre si è tornati a scuola per le lezioni in presenza, anche nelle zone rosse, dove c’è meno sicurezza, migliaia di lavoratori saranno costretti a farlo senza vaccinazione.

Vaccinarsi, continua ad essere dal nostro punto di vista un’arma importante contro il Covid, anzi la più importante, sebbene non debba essere obbligatorio, va data la possibilità al personale scolastico di farlo subito. Chi è in prima linea non può e non deve attendere.

Ad oggi restano esclusi i lavoratori che non hanno ancora ricevuto la prima dose, mentre, chi ha già fatto la prima dose, farà la seconda, sempre con AstraZeneca come previsto.

La linea risponde, nei fatti, all’ultima ordinanza del commissario Francesco Paolo Figliuolo che prevede come categorie prioritarie gli over 80/70/60, seguendo quindi il principio dell’età, ma anche della “fragilità” delle persone.

Con riferimento al tema vaccinazioni – riferisce il Ministero – , è stato chiarito che oltre il 72% del personale scolastico ha ricevuto la prima dose: in tutti questi casi si procederà con la seconda somministrazione. Sulla prosecuzione del piano vaccinale e sui suoi numeri, con riferimento alla scuola, il confronto fra Ministero, Struttura commissariale e Sindacati sarà permanente, in modo da accompagnare la comunità scolastica in questa particolare fase della pandemia garantendo la massima chiarezza comunicativa. Quanto ai Protocolli di sicurezza per i prossimi Esami di Stato, il Ministero incontrerà i Sindacati già questo venerdì”.

FEDER ATA ricorda che un quarto del personale della scuola viene messo in attesa delle vaccinazioni proprio mentre il Governo ha deciso di far tornare tutti gli studenti in presenza per gli ultimi due mesi di scuola, anche nelle scuole secondarie di secondo grado.

Dal nostro punto di vista questa è una palese stortura nonché una contraddizione, proprio ora che serviva massima copertura anti-Covid si decide invece che il personale ATA può aspettare.

Monza, 13/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo Nazionale

Fania Gerardo

 

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SCHEDA TECNICA

A tutto il personale ATA

PILLOLE DI CCNL

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

SCHEDA TECNICA

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale ATA al dirigente scolastico.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Personale assunto a tempo indeterminato

30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Personale assunto a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):

Personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.

È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Per il personale ATA il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta.

Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:

In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;

In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);

se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto alrimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale edi malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:

Dal personale A.T.A. a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell’anno

successivo, sentito il parere del DSGA.

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

Resta inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A. nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Monza, 12/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

CORSO ON LINE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 1 FASCIA ATA

Al Personale ATA

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA ATA (24 MESI)

CORSO ON LINE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Il Sindacato FEDERATA organizza il prossimo 21 Aprile 2021 ore 18, un webinar gratuito aperto a tutti, con consulenza sindacale legata al bando e guida per la compilazione delle domande di prima fascia ATA 2021.

Il Bando avrà il suo inizio in data 23/04/2021.

Per chi fosse interessato a partecipare utilizzare questo link per registrarsi:

https://www.federata.it/formazione-feder-ata/

Monza 10/04/2021

La Segreteria Nazionale Feder ATA

Graduatorie personale ATA, rapporto tra terza e prima fascia

FEDER ATA INFORMA

Graduatorie personale ATA, rapporto tra terza e prima fascia

E’ opportuno che chi ha maturato i 24 mesi per un profilo e si inserirà quest’anno nella graduatoria permanente ATA 24 mesi aggiorni, per lo stesso profilo, anche la terza fascia?

Questa domanda, ci viene chiesta molto spesso in questi giorni, le voci infondate e sbagliate sono tante, dovute principalmente alla errata informazione da parte di pseudo organizzazioni sindacali che “deviano” così i lavoratori ATA nella corretta interpretazione normativa.

Considerato che chi ha già maturato i 24 mesi di servizio alla data del 23 aprile e risulti ancora in servizio (oppure risulti inserito in III fascia ai sensi del D.M. 640/2017) nella medesima provincia in cui desidera inserirsi nelle graduatorie permanenti e non si hanno altri profili professionali di interesse (a parte quello in cui hai maturato i 24 mesi), può tranquillamente non fare l’aggiornamento della terza fascia!

Se invece si hanno altri profili di interesse in cui non si sono maturati i 24 mesi, si deve aggiornare la terza fascia entro il 22 aprile sul sito Polis Istanze On line.

Monza,08/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

GRADUATORIA DI TERZA FASCIA ATA: FEDER.ATA AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO CONTRO IL MINISTERO DIVENTATO UN RICORSIFICIO

Prot. n. 98 del 02 aprile 2021

A TUTTO IL PERSONALE ATA PRECARIO

LORO SEDI

GRADUATORIA DI TERZA FASCIA: FEDER.ATA AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO

Feder.A.T.A., con l’ausilio della propria struttura legale, dopo aver esaminato il nuovo decreto di aggiornamento per le graduatorie di III fascia del Personale ATA per il triennio 2021\2023, ha deciso di promuovere, dinanzi alla competente sede giudiziaria del T.A.R. del Lazio, dei ricorsi collettivi funzionali all’inserimento nelle suddette graduatorie e di tutela della posizione dei propri assistiti.

Potranno partecipare ai vari ricorsi, manifestando da subito la pre-adesione:

  • Tutti coloro che sono interessati alla valutazione del servizio militare e del servizio civile nelle graduatorie del personale ATA. La normativa ministeriale di interesse (d.m. n. 50 del 3 marzo 2021), nel regolamentare l’aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021\2023, disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario.

Infatti, nell’allegato A – “Avvertenze” si legge che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.”

Il ricorso ha la finalità di far valutare come servizio effettivo il servizio militare ed il servizio civile, resi non in costanza di rapporto.

  • Tutti coloro che sono interessati all’accesso alle graduatorie con il solo diploma di scuola media anche se privi della qualifica triennale. A questo proposito sarà denunciata da discriminazione e la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie.
  • Tutti coloro che sono interessati alla valutazione dei titoli da conseguirsi oltre la data del 22 aprile 2021.

Il bando prevede che i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda.

Come è noto, molti aspiranti stanno seguendo dei corsi in relazione ai quali il titolo potrà essere conseguito solo dopo il 22 aprile e ciò per i noti ritardi dovuti alla pandemia.

Il ricorso ha la finalità di consentire la valutazione dei titoli con riserva da sciogliersi entro la data di inizio di validità delle prossime graduatorie.

Inoltre, come esplicitato dall’art. 2, comma 12 del Decreto ministeriale, sono validi ai fini della valutazione anche oltre il 22 aprile 2021 anche i titoli di studio conseguiti all’estero, qualora la dichiarazione di equipollenza degli stessi sia intervenuta entro questa data o se entro la stessa data sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

  • Tutti coloro che sono interessati all’integrale riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, nelle scuole comunali e nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFp). Inoltre, il ricorso può interessare la valutazione del diploma di laurea e del punteggio, la valutazione di master, dottorati di ricerca e di diplomi di perfezionamento per i vari profili professionali.

Requisito indispensabile per partecipare alle singole tipologie di ricorso è la presentazione della domanda, in forma telematica o cartacea, di inserimento/aggiornamento con dichiarazione di tutti i titoli che si intendono far valere.

Nei prossimi giorni attiveremo un apposito form di adesione e partecipazione.

Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto ai referenti delle nostre strutture provinciali o via mail al seguente indirizzo: ricorsi@federata.it

Pertanto, la Federazione del Personale A.T.A. FEDER.A.T.A., in qualità di

UNICO SINDACATO CHE DIFENDE SOLO IL PERSONALE ATA

AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO CONTRO UN MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PONENDOSI UNA DOMANDA: CHI VUOLE AL AL MINISTERO CHE SI PRESENTINO I RICORSI ANZICHE’ EVITARLI?

COSTO PER GLI ISCRITTI: Ricorso cad. € 100,00

Cordiali saluti a tutti.

Il Presidente Nazionale FederATA

Giuseppe Mancuso

Interrogazione parlamentare a sostegno della nostra azione sindacale

Comunicato Sindacale

Interrogazione parlamentare On. Federico Conte ( LeU ) a sostegno della nostra azione sindacale

Feder ATA , riscontra favorevolmente che la propria azione sindacale di questi ultimi mesi, avverso il ministero dell’istruzione, di sanare una situazione resasi difficoltosa per migliaia di lavoratori, a causa dell’improvvisa emanazione del bando della terza fascia ATA in data 3 Marzo 2021 con decreto numero 50 , stia avendo ripercussioni positive dal nostro punto di vista anche in ambito parlamentare.

E’ infatti di questi giorni la notizia, della interrogazione parlamentare in data 31 Marzo c.m. dell’Onorevole Federico Conte, che ripercorre gli eventi ministeriali di queste ultime settimane, ponendo l’attenzione sui nostri quesiti sindacali già richiesti a questo dicastero ministeriale, su come sia stata possibile una emanazione del genere in piena pandemia, con una anticipazione del bando di terza fascia rispetto alla mobilità e al bando della prima fascia ata dei 24 mesi.

La stessa interrogazione riprende la nostra istanza sindacale, chiedendo al Ministero, una sospensione della procedura dell’aggiornamento o di riconsiderare i termini di scadenza del bando, potendo cosi includere i titoli in ogni caso conseguiti entro il 31 agosto 2021.

Monza,07/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

AUGURI DI BUONA PASQUA 2021

 

 

Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza, forza e letizia per le menti e i cuori

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E’ IN CONFUSIONE

Prot. n. 99 – 02 Aprile 2021

COMUNICATO SINDACALE

Al Direttivo Nazionale

Ai Coordinatori Provinciali

Alle Strutture periferiche

Ai Componenti delle RSU

Agli organi di stampa

LORO SEDI

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E’ IN CONFUSIONE

Sono state pubblicate le ordinanze ministeriali riguardanti:

  • la mobilità, con presentazione delle domande su Istanze OnLine per gli ATA dal 29 marzo al 15 aprile;
  • la domanda per le graduatorie permanenti provinciali ATA dei 24 mesi di prima fascia, con presentazione sempre telematica su Istanze On Line dal 23 aprile 2021.

Per FEDER.ATA, tali procedure sono state effettuate in maniera inopportuna da parte del dicastero dell’Istruzione, metodologie improvvisate con sovrapposizioni temporali inaccettabili, che non hanno precedenti in ambito scolastico.

Il ministero, dopo tanti tentennamenti che hanno solo ritardato le operazioni, ha confermato tra le altre cose anche il blocco 1 + 4 dei DSGA in ruolo dal 2020/2021 una volta raggiunta (o scelta in prelazione) la sede di titolarità nella prima sede di assegnazione, sostenendo la mancanza di una norma utile per poter intervenire in tempi utili.

Per la scrivente OO.SS. questa situazione normativa e legislativa è gravissima, questi avvenimenti inevitabilmente porteranno un aggravio lavorativo incalcolabile per gli assistenti amministrativi delle segreterie scolastiche.

La scelta politica di pubblica i bandi sovrapposti era da evitare, come anche la calendarizzazione avvenuta degli stessi. Per questo Feder.ATA, da sempre ha lavorato in senso opposto, chiedendo una pubblicazione ottimale dei bandi, dapprima con l’emanazione della mobilità per poi calendarizzare il bando dei 24 mesi e successivamente i bando della terza fascia.

Riteniamo grave il mancato ascolto su questi temi e prendiamo atto di una inspiegabile e irresponsabile chiusura.

Manifesteremo in ogni modo possibile la nostra contrarietà a questa metodologia procedurale non condivisa.

L’impegno di FEDER.ATA proseguirà nelle sedi politiche opportune, per il quale sono già iniziate le interlocuzioni col Ministero, rilanceremo la necessità di risolvere da subito i problemi annosi del personale ATA della Scuola, come la stabilizzazione del personale precario con tre anni di servizio, compresi gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, e la conferma dell’organico Covid come ampliamento dell’organico di fatto.

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo