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RINNOVO CONTRATTO-AUMENTI STIPENDIALI NEL 2021

FEDER ATA INFORMA

RINNOVO CONTRATTO: AUMENTI STIPENDIALI NEL 2021

Il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha firmato l’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali riprendo la partita del rinnovo contrattuale.

Partiranno a breve le trattative con le organizzazioni sindacali.

Mi auguro che lo sblocco delle trattative consenta la conclusione dei contratti collettivi, almeno quelli riferiti ai comparti (funzioni centrali, sanità, istruzione e funzioni locali), con i relativi aumenti in busta paga entro la fine dell’anno, per chiudere poi i contratti della dirigenza nei primi mesi del 2022″, ha affermato il ministro dopo la firma.

Le cifre

Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

E’ quanto previsto dall’articolo 1 della legge di bilancio 2019.

I fondi sono stati incrementati con l’ultima legge di bilancio: “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021“.

Si tratterebbe per i lavoratori ATA di un aumento di circa 30 euro netti al mese.

Noi di Feder ATA ci auguriamo che finalmente ci possa una reale concertazione che gratifichi al meglio i lavoratori, ricordiamo infatti che gli stipendi del personale scolastico sono tra i più bassi di Europa.

Monza, 21/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

Vademecum informativo prima fascia ATA

FEDER ATA INFORMA

PRIMA FASCIA ATA

Sono stati pubblicati i primi bandi del nuovo concorso ATA 24 Mesi per entrare nella graduatoria di prima fascia.

La domanda si potrà presentare dal 23 aprile al 14 maggio, in via telematica sul sito Polis Istanze On lIne.

Si tratta dei bandi per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Alcuni bandi relativi al nuovo concorso ATA 24 Mesi ad oggi sono già stati pubblicati, (Molise e Marche).

NOVITA’ CONCORSO ATA 24 MESI 2021

Il concorso ATA 24 mesi è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d’esame) che consente di entrare in graduatoria ATA prima fascia oppure, se si è già in graduatoria, di aggiornare il proprio punteggio (o i titoli di preferenza e/o di riserva) per i ruoli provinciali nei profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Il MIUR ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali (USR) la nota n. 10301 del 31 marzo 2021 per invitarli ad indire i concorsi ATA 24 mesi per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia valide per l’a. s. 2021-2022 e per comunicare le date relative alla procedura concorsuale.

Gli USR devono pubblicare i bandi ATA 24 mesi sui propri siti entro e non oltre la data del 22 aprile. Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Istanze on Line (POLIS) del MIUR.

Il servizio sarà disponibile dal 23 aprile al 14 maggio, dunque le istanze andranno presentate entro le stesse date per tutte le regioni.

Quindi, a differenza degli altri anni, in cui le date di scadenza venivano indicate in ciascun bando regionale pubblicato dagli USR in base alla data di pubblicazione dello stesso, determinando scadenze diverse per la domanda, quest’anno la scadenza è unica per tutta Italia.

Altra importante novità introdotta da quest’anno è che chi non possiede già un’utenza valida su Istanze online per presentare le domande deve accedere utilizzando le credenziali SPID. Dal 1° marzo 2021, infatti, l’accesso ai srvizi online del Ministero dell’Istruzione è possibile solo tramite SPID. Quindi chi possiede le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale può utilizzarle purchè rilasciate entro il 28 febbraio.

Come si entra in graduatoria ATA prima fascia?

Bisogna partecipare al concorso personale ATA 24 mesi e il prossimo bando per tutte le regioni italiane uscirà entro il 22 aprile 2021.

Chi può partecipare al concorso ATA 24 mesi?

Può accedere chi ha già maturato circa 24 mesi di servizio, almeno 23 mesi e 16 giorni , anche non continuativi, secondo quanto previsto dall’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

Quanto durano le graduatorie ATA di prima fascia?

Vengono aggiornate ogni anno. L’ultimo bando ATA 24 Mesi ha permesso di costituire la graduatoria per l’anno scolastico in corso. I concorsi ATA 24 Mesi 2021 serviranno alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2021-2022.

PROFILI PROFESSIONALI

I bandi per le graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di prima fascia sono rivolti alle seguenti figure professionali:

AREA A

CS : Collaboratori scolastici

AREA AS

CR : Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie;

AREA B

AA : Assistenti Amministrativi;

AT : Assistenti Tecnici;

CU : Cuochi;

GU : Guardarobieri;

IF : Infermieri;

REQUISITI

Per l’accesso ai concorsi per ATA 24 Mesi occorre essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

se non in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

coloro che non possiedono le caratteristiche indicate ai punti a e b, conservano la qualifica di ‘personale ATA a tempo determinato della scuola statale’ se inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorrono;

anzianità di almeno due anni di servizio, cioè 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti per il profilo professionale per il quale si intende concorrere.

Coloro che intendono aggiornare il punteggio o i titoli di preferenza e/o di riserva, devono essere già inseriti nella graduatoria permanente costituita nella provincia e per il profilo professionale per cui concorrono.

Coloro che hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui hanno presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

SEDI DI LAVORO

Le graduatorie formulate sulla base dei bandi ATA 24 Mesi sono attive per tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano (Trentino Alto Adige). Queste ultime, infatti, procedono direttamente a bandire le procedure concorsuali per costituire le graduatorie permanenti provinciali di prima fascia.

Dunque, in sostanza, il personale inserito in graduatoria può lavorare presso le istituzioni scolastiche presenti in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Toscana, Sicilia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Marche e Umbria.

CALCOLO PUNTEGGIO CONCORSO ATA 24 MESI

Il punteggio assegnato a ciascun aspirante è determinato dalla somma dei punti assegnati per i titoli che possiede, tra quelli valutabili ai fini del concorso 24 Mesi ATA.

In pratica, per ogni profilo professionale sono previsti diversi titoli che si possono far valutare ai fini del posizionamento in graduatoria di prima fascia ATA, tra quelli di accesso, cioè necessari per partecipare alla procedura concorsuale, che comprendono il titolo di studio minimo richiesto e i 24 mesi di servizio, e altri titoli culturali e/o di servizio validi.

Ciascun bando ATA 24 Mesi prevede un determinato punteggio per ogni titolo presentato dall’aspirante, indicato nell’apposita tabella di valutazione dei titoli per il concorso che, generalmente, è riportata nell’Allegato A.

Come si calcolano i 24 mesi

Si sommano i periodi di lavoro nel medesimo profilo professionale per il quale si concorre o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Ai fini del calcolo, i mesi interi sono considerati come da calendario, indipendentemente dal numero di giorni di ogni singolo mese, mentre le frazioni di mese si sommano tutte insieme e poi si divide il totale per 30, in quanto si calcolano in ragione di un mese ogni 30 giorni. Le frazioni superiori a 15 giorni si considerano come mese intero e il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Per calcolare il servizio ATA sono validi tutti i periodi di servizio effettivo e tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, compresi i periodi di congedo parentale. Sono considerati anche i periodi di assenza, compresi quelli non retribuiti, che non interrompono o l’anzianità di servizio.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Per partecipare al concorso personale ATA 24 mesi occorre presentare apposita domanda online. Le domande devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIUR, raggiungibile dal portale web MIUR, direttamente dall’area Servizi della home page. Le istanze possono essere presentate dalle ore 8.00 del 24 aprile 2021 alle ore 23.59 del 14 maggio 2021.

Per utilizzare il servizio web del MIUR Istanze Online occorre disporre di una utenza valida sulla piattaforma o delle credenziali SPID, e aver effettuato l’abilitazione.

Una volta presentata l’istanza è possibile scegliere le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inseriti. La scelta delle scuole viene effettuata in un secondo momento, utilizzando il modello allegato G. Il modulo va presentato esclusivamente online, attraverso il servizio delle Istante Online MIUR, entro una scadenza diversa e successiva a quella stabilita per le domande, in quanto viene pubblicato dopo che gli USR hanno terminato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

SCELTA DELLE SEDI

L’allegato G consente agli aspiranti di scegliere un massimo di 30 istituzioni scolastiche presso le quali sono disponibili ad effettuare supplenze. Il modulo è unico per tutti i profili professionali per i quali si è fatta domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie permanenti provinciali ATA.

Per compilare e inviare la domanda di scelta istituzioni scolastiche tramite Istanze Online occorre:

avere un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo;

possedere le credenziali di accesso, cioè username, password e codice personale;

essere inclusi nella graduatoria permanente del personale ATA di una provincia.

Una volta scelte le istituzioni scolastiche, il sistema invia una mail di conferma del corretto inoltro, contenente la comunicazione in formato .pdf, che viene inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’aspirante.

CAMBIO PROVINCIA PRIMA FASCIA ATA 24 MESI

E’ possibile inserirsi nelle graduatorie prima fascia ATA di un’altra provincia? In sostanza, è possibile cambiare provincia?

Si, è possibile, ma è necessario togliersi dalla graduatoria ATA 24 Mesi e inserirsi nuovamente. Infatti se desideri cambiare provincia non devi risultare già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti.

Come si effettua per le graduatorie ATA 24 Mesi il cambio provincia?

Bisogna procedere in questo modo:

1) fare domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente;

2) presentare domanda di inclusione nelle graduatorie ATA 24 Mesi della provincia per la quale ha chiesto l’inserimento nella terza fascia ATA.

Dato che è stato bandito il concorso ATA III fascia per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio scolastico 2021-2023, il MIUR, attraverso la nota n. 10301 del 31 marzo 2021, ha fornito i seguenti chiarimenti:

gli aspiranti che si sono cancellati dalle graduatorie ATA 24 mesi per cambiare provincia e partecipano al bando ATA terza fascia 2021 per inserirsi nelle relative graduatoria della nuova provincia non possono partecipare al concorso ATA 24 mesi 2021, perchè potranno presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia solo dopo la pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di III fascia. In sostanza dovranno aspettare l’aggiornamento annuale della graduatoria ATA di prima fascia, quindi il nuovo concorso ATA 24 Mesi, che uscirà nel 2022 per le graduatorie dell’a.s. 2022/2023, e partecipare al bando per entrare nella graduatoria della nuova provincia;

Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio già inseriti in graduatoria di III fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia, devono innanzitutto aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria 24 mesi ATA della nuova provincia. Quindi anche in questo caso non potranno partecipare al bando 24 mesi ATA 2021 ma dovranno attendere quello dell’anno prossimo;

i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia non possono richiedere l’inserimento nella graduatoria di prima fascia per la stessa provincia per l’a.s. 2021-22 se hanno partecipato al concorso ATA terza fascia per inserirsi in una nuova provincia.

In pratica non è possibile inserirsi in terza fascia e in prima fascia in province diverse.

E’ bene sottolineare che chi ha maturato 24 mesi di servizio ed è ancora in servizio o è inserito nelle graduatorie di terza fascia, per lo scorso triennio, nella medesima provincia in cui intende inserirsi nelle graduatorie permanenti, può evitare di aggiornare la posizione in terza fascia. L’inserimento o l’aggiornamento in terza fascia ATA ha senso se ci sono altri profili di interesse per i quali non ha raggiunto il requisito dei 24 mesi.

Monza, 20/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

Comunicato sulla riapertura delle scuole

Prot. 127 /2021

Al personale ATA

A tutti gli organi di stampa

Comunicato Sindacale 19 aprile 2021

Il governo ha ufficializzato per il 26 Aprile la data prevista per la riapertura delle scuole in presenza al 100%. FederATA esprime il proprio dissenso a riguardo, in quanto la ritiene una decisione avventata e quantomeno fuori luogo in questa fase così delicata.

Nulla è cambiato in questi mesi per arrivare ad una decisione politica così importante, le classi sono sempre quelle di inizio pandemia, e non è un caso infatti che fin qui, dall’ inizio anno scolastio si è sempre lavorato nell’ottica della didattica a distanza al 50 o 75%.

Le scuole italiane, grazie allo sforzo e la serietà del personale ATA che ha SEMPRE lavorato quando le scuole erano ”chiuse”, sono riuscite ad adempiere ai protocolli previsti anti covid. Ma è evidente che questo non basta. Oggi le scuole, con tutti i soldi che hanno ricevuto anche in maniera eccessiva, hanno i dispositivi di sicurezza e la professionalità del personale ATA, ma gli spazi che hanno a disposizione non bastano per garantire il distanziamento sociale.

In questo momento, in cui la campagna vaccinale ha subito un rallentamento per il personale scolastico, i trasporti non sono stati adeguatamente riorganizzati e implementati per evitare gli assembramenti, la politica assume una decisione fin troppo coraggiosa, riaprendo le scuole ad appena un mese dalla fine dell’anno scolastico, potrebbe essere rischioso.

Monza, 19/04/21

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

Permessi del personale ATA

PILLOLE DI CCNL

PERMESSI ATA

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Tali permessi:

  • non riducono le ferie
  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante i permessi spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Permessi legge 104/92

Ai sensi dell’art. 32 del CCNL 2018 i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Il medesimo art. 32, prevede inoltre che il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

Permessi per concorsi o esami e per lutto

Per gli altri permessi retribuiti bisogna fare riferimento al vecchio CCNL 2006-2009, nelle parti ancora valide.

Ai sensi dell’art. 15, il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda.

Permessi per matrimonio

Sempre l’art. 15 prevede che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Permessi Brevi

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.

  • I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.
  • Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
  • Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Monza, 19/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Comunicato sindacale Contratti Covid

Prot. 121/2021

Alla c.a. di tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Comunicato Sindacale

L’organico Covid potrà essere riconfermato per il prossimo anno scolastico 2021/22

l’annuncio è di questi giorni,

si tratta di 50.000 ATA, in maggior numero di collaboratori scolastici, lavoratori interessati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, ottimizzare la sorveglianza e la messa in sicurezza delle scuole e assicurare igiene continua degli spazi.

Al momento, si tratta di un impegno, non c’è ancora il documento normativo, per il quale probabilmente bisognerà attendere il periodo estivo, però è certamente già una buona notizia.

Feder ATA riscontra positivamente questa volontà ministeriale anche se si è ancora nella fase delle buone intenzioni, il problema più grande dal nostro punto di vista è che riguarderebbe solo il prossimo anno e non, come sarebbe opportuno, la trasformazione dei lavoratori Ata aggiuntivi in pianta stabile nell’organico delle rispettive categorie.

L’esigenza di incrementare il numero dei lavoratori in ogni istituto è legata infatti al Covid19, ma di fatto è anche una necessità assoluta da sempre esistente in Italia, le nostre scuole hanno estremo bisogno di personale aggiuntivo, per dare così le giuste risposte alle enormi incombenze che vengono in ambito scolastico.

Monza, 14/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo Feder ATA

Fania Gerardo

Comunicato sindacale sulla questione vaccini

Prot. 120/2021

Alla c.a. dei D.S. delle scuole statali

Tutto il personale ATA

Agli organi di Stampa

Comunicato sindacale

Nessuna novità dal ministero dell’Istruzione sulla politica intrapresa dal Governo a proposito delle nuove raccomandazioni sulle fasce di età e sulle priorità per le vaccinazioni anche AstraZeneca: l’incontro svoltosi al ministero dell’Istruzione, tra i vertici del dicastero e i sindacati che ne avevano fatto richiesta, è servito solo a confermare la linea annunciata nell’ordinanza del commissario straordinario all’emergenza, Francesco Figliuolo, con la quale si dà priorità alle somministrazioni di vaccino anti-Covid alle persone più a rischio e avanti negli anni perché “risultano più vulnerabili.

FEDER ATA chiede una immediata risoluzione della problematica, proprio mentre si è tornati a scuola per le lezioni in presenza, anche nelle zone rosse, dove c’è meno sicurezza, migliaia di lavoratori saranno costretti a farlo senza vaccinazione.

Vaccinarsi, continua ad essere dal nostro punto di vista un’arma importante contro il Covid, anzi la più importante, sebbene non debba essere obbligatorio, va data la possibilità al personale scolastico di farlo subito. Chi è in prima linea non può e non deve attendere.

Ad oggi restano esclusi i lavoratori che non hanno ancora ricevuto la prima dose, mentre, chi ha già fatto la prima dose, farà la seconda, sempre con AstraZeneca come previsto.

La linea risponde, nei fatti, all’ultima ordinanza del commissario Francesco Paolo Figliuolo che prevede come categorie prioritarie gli over 80/70/60, seguendo quindi il principio dell’età, ma anche della “fragilità” delle persone.

Con riferimento al tema vaccinazioni – riferisce il Ministero – , è stato chiarito che oltre il 72% del personale scolastico ha ricevuto la prima dose: in tutti questi casi si procederà con la seconda somministrazione. Sulla prosecuzione del piano vaccinale e sui suoi numeri, con riferimento alla scuola, il confronto fra Ministero, Struttura commissariale e Sindacati sarà permanente, in modo da accompagnare la comunità scolastica in questa particolare fase della pandemia garantendo la massima chiarezza comunicativa. Quanto ai Protocolli di sicurezza per i prossimi Esami di Stato, il Ministero incontrerà i Sindacati già questo venerdì”.

FEDER ATA ricorda che un quarto del personale della scuola viene messo in attesa delle vaccinazioni proprio mentre il Governo ha deciso di far tornare tutti gli studenti in presenza per gli ultimi due mesi di scuola, anche nelle scuole secondarie di secondo grado.

Dal nostro punto di vista questa è una palese stortura nonché una contraddizione, proprio ora che serviva massima copertura anti-Covid si decide invece che il personale ATA può aspettare.

Monza, 13/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo Nazionale

Fania Gerardo

 

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SCHEDA TECNICA

A tutto il personale ATA

PILLOLE DI CCNL

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

SCHEDA TECNICA

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale ATA al dirigente scolastico.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Personale assunto a tempo indeterminato

30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Personale assunto a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):

Personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.

È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Per il personale ATA il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta.

Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:

In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;

In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);

se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto alrimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale edi malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:

Dal personale A.T.A. a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell’anno

successivo, sentito il parere del DSGA.

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

Resta inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A. nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Monza, 12/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

CORSO ON LINE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 1 FASCIA ATA

Al Personale ATA

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA ATA (24 MESI)

CORSO ON LINE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Il Sindacato FEDERATA organizza il prossimo 21 Aprile 2021 ore 18, un webinar gratuito aperto a tutti, con consulenza sindacale legata al bando e guida per la compilazione delle domande di prima fascia ATA 2021.

Il Bando avrà il suo inizio in data 23/04/2021.

Per chi fosse interessato a partecipare utilizzare questo link per registrarsi:

https://www.federata.it/formazione-feder-ata/

Monza 10/04/2021

La Segreteria Nazionale Feder ATA

Graduatorie personale ATA, rapporto tra terza e prima fascia

FEDER ATA INFORMA

Graduatorie personale ATA, rapporto tra terza e prima fascia

E’ opportuno che chi ha maturato i 24 mesi per un profilo e si inserirà quest’anno nella graduatoria permanente ATA 24 mesi aggiorni, per lo stesso profilo, anche la terza fascia?

Questa domanda, ci viene chiesta molto spesso in questi giorni, le voci infondate e sbagliate sono tante, dovute principalmente alla errata informazione da parte di pseudo organizzazioni sindacali che “deviano” così i lavoratori ATA nella corretta interpretazione normativa.

Considerato che chi ha già maturato i 24 mesi di servizio alla data del 23 aprile e risulti ancora in servizio (oppure risulti inserito in III fascia ai sensi del D.M. 640/2017) nella medesima provincia in cui desidera inserirsi nelle graduatorie permanenti e non si hanno altri profili professionali di interesse (a parte quello in cui hai maturato i 24 mesi), può tranquillamente non fare l’aggiornamento della terza fascia!

Se invece si hanno altri profili di interesse in cui non si sono maturati i 24 mesi, si deve aggiornare la terza fascia entro il 22 aprile sul sito Polis Istanze On line.

Monza,08/04/2021

Il Segretario Nazionale Organizzativo

Fania Gerardo

GRADUATORIA DI TERZA FASCIA ATA: FEDER.ATA AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO CONTRO IL MINISTERO DIVENTATO UN RICORSIFICIO

Prot. n. 98 del 02 aprile 2021

A TUTTO IL PERSONALE ATA PRECARIO

LORO SEDI

GRADUATORIA DI TERZA FASCIA: FEDER.ATA AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO

Feder.A.T.A., con l’ausilio della propria struttura legale, dopo aver esaminato il nuovo decreto di aggiornamento per le graduatorie di III fascia del Personale ATA per il triennio 2021\2023, ha deciso di promuovere, dinanzi alla competente sede giudiziaria del T.A.R. del Lazio, dei ricorsi collettivi funzionali all’inserimento nelle suddette graduatorie e di tutela della posizione dei propri assistiti.

Potranno partecipare ai vari ricorsi, manifestando da subito la pre-adesione:

  • Tutti coloro che sono interessati alla valutazione del servizio militare e del servizio civile nelle graduatorie del personale ATA. La normativa ministeriale di interesse (d.m. n. 50 del 3 marzo 2021), nel regolamentare l’aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021\2023, disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario.

Infatti, nell’allegato A – “Avvertenze” si legge che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.”

Il ricorso ha la finalità di far valutare come servizio effettivo il servizio militare ed il servizio civile, resi non in costanza di rapporto.

  • Tutti coloro che sono interessati all’accesso alle graduatorie con il solo diploma di scuola media anche se privi della qualifica triennale. A questo proposito sarà denunciata da discriminazione e la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie.
  • Tutti coloro che sono interessati alla valutazione dei titoli da conseguirsi oltre la data del 22 aprile 2021.

Il bando prevede che i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda.

Come è noto, molti aspiranti stanno seguendo dei corsi in relazione ai quali il titolo potrà essere conseguito solo dopo il 22 aprile e ciò per i noti ritardi dovuti alla pandemia.

Il ricorso ha la finalità di consentire la valutazione dei titoli con riserva da sciogliersi entro la data di inizio di validità delle prossime graduatorie.

Inoltre, come esplicitato dall’art. 2, comma 12 del Decreto ministeriale, sono validi ai fini della valutazione anche oltre il 22 aprile 2021 anche i titoli di studio conseguiti all’estero, qualora la dichiarazione di equipollenza degli stessi sia intervenuta entro questa data o se entro la stessa data sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

  • Tutti coloro che sono interessati all’integrale riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, nelle scuole comunali e nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFp). Inoltre, il ricorso può interessare la valutazione del diploma di laurea e del punteggio, la valutazione di master, dottorati di ricerca e di diplomi di perfezionamento per i vari profili professionali.

Requisito indispensabile per partecipare alle singole tipologie di ricorso è la presentazione della domanda, in forma telematica o cartacea, di inserimento/aggiornamento con dichiarazione di tutti i titoli che si intendono far valere.

Nei prossimi giorni attiveremo un apposito form di adesione e partecipazione.

Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto ai referenti delle nostre strutture provinciali o via mail al seguente indirizzo: ricorsi@federata.it

Pertanto, la Federazione del Personale A.T.A. FEDER.A.T.A., in qualità di

UNICO SINDACATO CHE DIFENDE SOLO IL PERSONALE ATA

AVVIA I RICORSI AL TAR DEL LAZIO CONTRO UN MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PONENDOSI UNA DOMANDA: CHI VUOLE AL AL MINISTERO CHE SI PRESENTINO I RICORSI ANZICHE’ EVITARLI?

COSTO PER GLI ISCRITTI: Ricorso cad. € 100,00

Cordiali saluti a tutti.

Il Presidente Nazionale FederATA

Giuseppe Mancuso