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Candidati per diventare anche tu una RSU di FEDER.ATA 2022

A tutto il personale della scuola

La RSU rappresenta i lavoratori nel luogo di lavoro, candidati per diventare anche tu una RSU di FEDER.ATA

Caro lavoratore,

Feder.ATA ha la convinzione che la contrattazione nelle scuole rappresenti uno strumento fondamentale per garantire i diritti fondamentali di lavoratrici e lavoratori, per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell’assegnazione delle risorse.

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, anche la candidatura non è legata ad un tesseramento sindacale, tutti i lavoratori possono candidarsi.

La RSU si forma con le votazioni all’interno delle scuole, le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori, in caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni, questo è il primo passo della sua legittimazione di rappresentante sindacale.

I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.

Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori (tutti) senza con ciò diventare un sindacalista di professione.

La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto, e se in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.

La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, rimanendo in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni.

Sono inoltre previsti, articolo 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.

Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.

E’ arrivato il momento della responsabilità, candidati alle prossime elezioni RSU con Feder.ATA per rappresentare nella tua scuola una intera categoria!

Non sarai mai solo, il nostro sindacato ti seguirà sempre, anche nella tua formazione sindacale.

Monza, 27/09/2021

La Segreteria Organizzativa Nazionale Feder.ATA

 

Assenze per funzioni presso gli uffici elettorali

FEDER ATA INFORMA

Assenze per funzioni presso gli uffici elettorali

 

Dato l’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative, Feder.ATA presenta questo prospetto utile ai lavoratori della scuola che saranno impegnati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali. I permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:

dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990

dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992

Secondo tali disposizioni, il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:

Presidenti e i vice presidenti dei seggi,

Segretari dei seggi,

Scrutatori,

Rappresentanti di lista,

Rappresentanti dei partiti o gruppi politici,

Rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).

Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.

Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni comunali, regionali e delle votazioni riguardanti il referendum, è fissato per domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e per lunedì 4 ottobre, dalle 7.00 alle 15.00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di queste giornate destinate, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.

Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del mercoledì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del martedì– come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.

L’assenza del dipendente, oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.

Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:

un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;

due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Assenze e permessi per l’esercizio del voto elettorale

L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui svolgono la loro ordinaria attività lavorativa. In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.

Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto – possono richiedere, in via alternativa, di fruire di permessi non retribuiti.

La predetta situazione necessita, però, per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.

Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.

Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal D.M. di cui innanzi.

Monza,23/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

Presentazione della dichiarazione dei servizi per i neo assunti in ruolo

FEDER ATA INFORMA

La dichiarazione dei servizi, indicazione per i neo assunti in ruolo

I lavoratori della scuola neo assunti con contratto a Tempo Indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune “dichiarazioni di rito”.

Per quanto riguarda la “Dichiarazione dei servizi” l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che Il dipendente statale all’atto dell’assunzione in servizio e’ tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche’ i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13.

Dalla norma quindi emerge con chiarezza che quando un dipendente pubblico viene assunto con “nomina a posto di ruolo”, ovvero con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi.

Modalità di presentazione delle domande

A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.

Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.

Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione delle seguenti schede:

periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;

periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;

periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;

periodi lavorativi prestati presso le università;

periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;

periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.

A chi è rivolta l’istanza

Come chiarito espressamente nella guida “L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo.”

Monza,21/09/2021

La Segreteria Nazionale Feder.ATA

 

Feder.ATA Venerdì 17 scende in piazza a Roma

Alla c.a. di tutti i lavoratori ATA

FEDER ATA INFORMA

Feder.ATA Venerdì 17 scende in piazza a Roma con l’associazione AIDA a sostegno dei Dsga e di tutti gli ATA

Feder.ATA come già comunicato, venerdì 17 Settembre aderirà alla manifestazione di protesta a Roma indetta dalla associazione AIDA.

Scendiamo in piazza a sostegno dei lavoratori ATA, contro il precariato che attanaglia da troppo tempo il mondo delle scuole e danneggia il personale ATA.

Scendiamo in piazza per chiedere la separazione netta dei ruoli tra DS e DSGA, l’attribuzione al DS della responsabilità del consegnatario, per attribuire al DS la responsabilità contabile dell’utilizzo della carta di credito.

Scendiamo in piazza per far sì che ci sia un concorso riservato solo ai DSGA facente funzione.

Scendiamo in piazza perché noi come te siamo lavoratori ATA ed è solo l’inizio della nostra mobilitazione che ci porterà allo sciopero generale della scuola!

I tuoi diritti sono il nostro impegno!

Monza,14/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

IL GRIDO DI ALLARME DI FEDER.ATA

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 14 Settembre 2021

IL GRIDO DI ALLARME DI FEDER.ATA: “IRRISOLTO IL PRECARIATO, PIU’ DEL 50% DEI POSTI ATA A DISPOSIZIONE SONO SCOPERTI”

Come noto, il MEF ha autorizzato per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022, 12.193 posti, sin da subito Feder.ATA ha posto l’accento sulle criticità che ci sarebbero state nelle scuole con questi numeri esigui.

Dai dati del Ministero dell’Istruzione sulle assunzioni a tempo indeterminato risulta che i ruoli effettivamente attributi sono stati in totale 10.729, con una differenza di 1.464 posti non conferiti, che saranno coperti con le supplenze.

I posti effettivamente assegnati sono meno della metà dei posti realmente disponibili in organico di diritto, così facendo rimangono scoperti 15.924 posti, più del 50% delle disponibilità in organico di diritto.

Nello specifico, un problema strutturale è legato ai DSGA in ruolo, su 2.272 disponibilità, le immissioni in ruolo previste sono state 948.

Sono rimasti scoperti 1.224 posti, da assegnare con incarico di facente funzione agli assistenti amministrativi.

La situazione in alcune province di Italia è molto grave per l’assenza di personale disponibile alle sostituzioni, una situazione emergenziale che il Governo e i sindacati confederali non hanno voluto risolvere.

Feder.ATA ribadisce, ancora una volta, che occorre un piano legislativo e normativo per risolvere il problema delle immissioni in ruolo e del precariato ATA che si ripropone immancabilmente tutti gli anni.

Lo stesso discorso vale per i posti scoperti da DSGA, è urgente un provvedimento per gli Assistenti amministrativi facenti funzione con più di 3 anni di esperienza, dal momento che i fatti hanno dimostrato come l’Amministrazione non possa fare a meno del grande lavoro di questi colleghi, chiedendo loro ogni anno di assumere la responsabilità di un incarico sui posti liberi.

Monza,14/09/2021

Ufficio stampa Nazionale di Feder.ATA

FederATA si dice pronta alla mobilitazione che porti allo sciopero generale

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa Loro Sedi

Comunicato Stampa del 13 Settembre 2021

Per una reale sicurezza delle scuole italiane servono risorse finanziarie, ma il governo oltre alla propaganda nulla fa in questo senso, Feder.ATA si dice pronta alla mobilitazione che porti allo sciopero generale!

Il Governo Italiano da tempo vanta ingenti investimenti (2 miliardi e 886 milioni) a disposizione per la scuola italiana; si tratta di quei miliardi che ogni giorno il ministro non manca di sbandierare nelle sue conferenze stampa.

Ma davvero le scuole Italiane riprenderanno veramente in sicurezza la didattica?

Da una nostra analisi solo il 0,7% delle risorse viene assegnata per intervenire sul problema annoso delle classi pollaio, il governo, insieme ai sindacati firmatari del Protocollo, ha deciso che si potrà derogare al distanziamento di 1 metro! Solo il 3,4% per svolgere gli screening nelle scuole, quando invece il tracciamento sarebbe uno strumento essenziale, insieme alle vaccinazioni, per il contenimento della pandemia.

Il Governo si è guardato bene dal rendere strutturale l’aumento di personale, anzi ha diminuito il “personale covid” da 75.000 a 42.000 unità, tra docenti e ATA, lavoratori assunti con contratti al 31 dicembre, a cui ha aggiunto i finanziamenti per sostituire i docenti non vaccinati. Ma siccome questi ultimi non riceveranno alcuno stipendio, la loro sostituzione con personale precario comporterà solo un risparmio, uomini e donne utilizzate nei fatti come semplici tappabuchi, anche per gli edifici scolastici vengono programmati interventi di “edilizia leggera”, non gli interventi strutturali di cui la scuola italiana avrebbe urgente bisogno.

Dove sono gli investimenti che guardano con la giusta prospettiva alla scuola in senso positivo?

Li troviamo nella scuola digitale (22,3%), nonostante tutti ormai riconoscano il fallimento della DAD, e nel piano estate (18,7%), uno strumento del tutto inadeguato da tutti i punti di vista, Il governo finanzia un piano scuola lontano anni luce dal progetto di una scuola pubblica di qualità, stravolgendo il carattere pubblico dell’istruzione.

Cosa hanno ottenuto i sindacati che hanno firmato quel vergognoso Protocollo d’Intesa sulla sicurezza?

Niente di nuovo: le risorse erano già stanziate, le scelte operate evidenziano palesemente la distanza del governo dalla volontà di risolvere le drammatiche condizioni in cui si trova la scuola italiana dopo la pandemia.

Feder.ATA trova inaccettabile da sempre che il governo pensi di risolvere i problemi della scuola con l’obbligo del green pass, uno strumento che, con oltre il 90% dei docenti e Ata vaccinati volontariamente, serve a coprire proprio i mancati investimenti che, nonostante due anni di pandemia, questo governo non ha voluto e non vuole fare, con il bene placido delle forze sindacali confederali perché lontani dai reali problemi del paese.

Per tutti questi motivi Feder.ATA è pronta ad ogni forma di mobilitazione che porti allo sciopero generale della scuola, con l’invito alla massima adesione!

Monza ,13/09/2021

Ufficio Stampa Nazionale di Feder.ATA

 

Assunzioni a tempo indeterminato: il periodo di prova

FEDER ATA INFORMA

Assunzioni a tempo indeterminato: il periodo di prova

Con l’avvio dell’anno scolastico 2021/22, ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2021 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.

Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo.

In riferimento all’art. 30 del nuovo CCNL comparto scuola del 19.04.2018, la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:

2 mesi per i profili delle aree A e A super

4 mesi per i restanti profili

AREA A – Collaboratore Scolastico 2 mesi

AREA EA As – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi 2 mesi

AREA B – Assistente Amministrativo 4 mesi

AREA B – Assistente Tecnico 4 mesi

AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 4 mesi

AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) 4 mesi

In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:

  • le domeniche ed i giorni festivi
  • i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
  • periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie
  • le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
  • il periodo trascorso in mandato parlamentare
  • le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
  • le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova
  • il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani
  • Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
  • i permessi retribuiti
  • periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca
  • i periodi di aspettativa per coniuge all’estero
  • i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali
  • gli esoneri dal servizio per motivi sindacali
  • i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità)
  • le ferie
  • le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 (assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.

Monza,10/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22

A tutto gli iscritti di Feder.ATA

A tutto il personale ATA

Cari lavoratori ATA,

l’anno scolastico che sta per iniziare non sarà un anno difficile solo per l’emergenza epidemiologica, ma anche per le riforme che, con il pretesto dell’emergenza, modificheranno nel profondo il nostro sistema scolastico.

Come Feder.ATA, ci siamo sempre posti responsabilmente a favore della campagna vaccinale, nel rispetto delle posizioni scientifiche e della libertà di tutti, i numeri confermano che la nostra fu la giusta posizione sindacale da prendere sin da subito, la scelta infatti è stata condivisa dalla stragrande maggioranza del personale, i numeri ufficiali del ministero dicono che ad oggi i lavoratori della scuola vaccinati risultano essere più del 90%.

Allo stesso modo però ci siamo impegnati per contrastare ogni forma di obbligatorietà al vaccino o al green pass, per potersi recare nel proprio luogo di lavoro.

La scelta azzardata del Green Pass per la scuola, è stata evidenziata da noi di Feder.ATA da subito in tutta la sua complessità, anche perché strumento pensato per altri contesti.

Immediatamente abbiamo chiesto la gratuità dei tamponi e l’eliminazione di meccanismi sanzionatori che nulla hanno a che vedere con uno strumento opzionale come quello che si stava adottando.

Per noi di Feder.ATA, solo l’obbligo vaccinale ha valore normativo in questa fase epidemiologica, mentre l’applicazione del “green pass” è il risultato di un atto di forza voluto dal governo, che troviamo assolutamente sbagliato.

Per Feder.ATA la gratuità dei tamponi è innanzitutto un elemento che garantisce a tutti il diritto di lavorare, il tampone è importante per gestire situazioni complesse e garantire l’eventuale tracciamento, dal momento che anche dopo il vaccino si può essere colpiti dal virus e, conseguentemente, lo si può trasmettere. Per questo riteniamo che il tampone possa essere considerato come trattamento sanitario fornito gratuitamente dal servizio sanitario nazionale.

In tutti questi mesi Feder.ATA si è battuta affinché si ritornasse alle attività in presenza coniugando la massima sicurezza per i lavoratori e gli studenti, chiedendo l’eliminazione di tutte le situazioni di affollamento delle classi e del mancato rispetto del distanziamento.

Occorre ripristinare l’organico covid per tutto l’anno scolastico 2021/2022, con la finalità fondamentale di garantire il distanziamento, prevedendo la suddivisione delle classi e l’aggiunta di personale ATA dedicato tenuto conto dell’aggravio dei carichi di lavoro per garantire la sicurezza.

Siamo in una situazione ormai insostenibile, la politica che finge di discutere di problemi inesistenti e che nulla fa per risolvere quelli reali del paese, ed un mondo sindacale confederale a completo servizio del governo di turno.

Per noi l’apertura dell’anno scolastico dovrà essere caratterizzata da importanti momenti di mobilitazione e di assemblee, alla ricerca di un presente e futuro proficuo per il personale ATA nelle scuole italiane.

Le nostre mobilitazioni dovranno rivendicare un’idea di scuola democratica, dove i diritti di tutti e dei lavoratori ATA siano sempre rispettati e messi al primo posto al tavolo delle contrattazioni, con i nostri RSU, fieri di poter rappresentare una categoria a cui nessuno pensa ormai da troppo tempo a livello sindacale.

La nostra forza risiede nell’essere uniti, nel praticare quotidianamente la partecipazione democratica alle scelte strategiche, nell’essere una vera famiglia sindacale, Feder.ATA con la sua struttura nazionale camminerà sempre al vostro fianco, cari lavoratori ATA.

Sappiamo di poter contare sulla vostra grande passione.

Con affetto un augurio di buon lavoro a tutte e tutti.

Monza,09/09/2021

 

Il Segretario Organizzativo Nazionale Feder.ATA

Fania Gerardo

I permessi usufruibili dal personale ATA

FEDER.ATA INFORMA

I PERMESSI PREVISTI PER I LAVORATORI ATA

Personale ATA: i permessi usufruibili sono quelli previsti dagli art. 31, 32 e 33 del nuovo contratto.

L’art. 31 del CCNL/2018 riguarda i Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari relativi al personale assunto a tempo indeterminato, per il personale assunto a tempo determinato invece, restano validi i permessi previsti dall’art. 19.7.

L’art. 32 riguarda i Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007. Dunque per il personale a tempo determinato bisogna fare riferimento all’art 19 del CCNL/2007, salvaguardando i medesimi permessi e congedi previsti per legge.

L’art. 33 riguarda le Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ed interessa tutto il personale ATA sia a tempo indeterminato che determinato.

L’art. 33 del CCNL scuola/2018 ha introdotto a tutto il personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.

Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

 

Monza, 08/09/2021

La Segreteria Provinciale Feder.ATA

Feder.Ata aderisce alla manifestazione di protesta indetta dall’associazione AIDA

Feder.ATA aderisce

alla manifestazione di

protesta indetta

dall’associazione

AIDA