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Il Dirigente non può negare il diritto di informazione alla RSU

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 09/10/ 2021

FEDER.ATA: “ Il Dirigente non può negare il diritto di informazione alla RSU sulla distribuzione dei fondi erogati dalla scuola”

Come OO.SS. torniamo sul dibattuto tema del diritto di accesso delle rappresentanze sindacali alle informazioni che riguardano la distribuzione al personale docente e Ata del fondo integrativo di istituto e degli altri compensi accessori.

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di conoscere nel dettaglio i nominativi dei dipendenti che hanno ricevuto compensi attinti dal FIS o altri compensi individuali accessori e la quota erogata a ciascuno di essi?

I Dirigenti Scolastici possono, in nome del diritto alla privacy, rifiutarsi di comunicare tali informazioni?

Ci preme ricordare, che la risposta a tali quesiti è stata fornita da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4417 del 20 luglio 2018, che, ad oggi rappresenta la più autorevole e recente pronuncia sull’argomento, costituendo il punto fermo da cui sviluppare ogni ulteriore riflessione.

In questa decisione, il più alto organo della giustizia amministrativa ha stabilito che le organizzazioni sindacali hanno pieno diritto di conoscere “tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo)”, senza che tali dati siano ridotti alla forma aggregata.

La decisione del Consiglio di Stato è fondata sulla considerazione che l’organizzazione sindacale riveste il ruolo sia di ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia di soggetto direttamente coinvolto nel procedimento di formazione e distribuzione delle risorse del Fondo di istituto e, come tale, è chiamato anche allo svolgimento di una concreta ed effettiva verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (la sentenza lo definisce accesso partecipativo e non solo conoscitivo), che non potrebbe svolgere senza conoscere nel dettaglio i dati sulla effettiva destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori, pertanto, il Dirigente non può negare l’accesso.

Purtuttavia, siamo a conoscenza che alcuni Uffici scolastici regionali hanno indirizzato all’attenzione dei Dirigenti comunicazioni nelle quali hanno sostenuto che, per quanto attiene al controllo della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d’istituto, le prerogative sindacali previste dal CCNL possono essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali, tramite la conoscenza di mere informazioni aggregate, invitando, pertanto, i Dirigenti a fornire alle organizzazioni sindacali soltanto dati numerici o aggregati (ad esempio il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito per fasce o qualifiche), senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente.

Ebbene, una tale iniziativa è avvenuta all’indomani della pubblicazione di un’infelice nota del Garante per la protezione dei dati personali, la n. 49472 del 28 dicembre 2020, con la quale il Garante, nel tentativo di fare chiarezza sul tema in oggetto, ha, a nostro avviso, contribuito a rendere ancora più confusa la questione, muovendo probabilmente da un’equivoca interpretazione delle prerogative sindacali nell’ambito della contrattazione di istituto e pervenendo, conseguentemente, a conclusioni del tutto erronee con riguardo ai limiti del diritto di accesso delle parti sindacali ai dati sulla distribuzione delle somme del fondo d’istituto (ritenendo, appunto, che l’accesso ai meri dati aggregati sia del tutto sufficiente per l’adempimento agli obblighi di informazione preventiva e successiva previsti dal CCNL e che, pertanto, un’ostensione maggiore sarebbe in contrasto con il principio di minimizzazione introdotto dal GDPR).

Per quanto la nota del Garante desti preoccupazione, soprattutto per la evidente superficialità nell’esaminare una materia complessa ed articolata come la contrattazione di istituto nel comparto scolastico, ci corre l’obbligo di evidenziare che una tale comunicazione non rappresenta un atto vincolante né, tanto meno, è dotato di efficacia di legge o regolamento.

Allo stato attuale, pertanto, continuano a valere le fonti normative in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione (L. 241/1990), come interpretate ed applicate dalla giurisprudenza.

Sul punto, precisiamo che le corti di merito hanno ancora recentemente ribadito quanto a suo tempo rilevato dal Consiglio di stato: infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto “la piena legittimazione dell’associazione sindacale ricorrente ad esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori”, rilevando la sussistenza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) L. 241/ 1990, di un “interesse diretto, concreto e attuale” alla “verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto”, nonché di una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, costituita dal “diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva”, precisando vieppiù che “un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti”.

In virtù delle nostre considerazioni, ribadiamo che i Dirigenti scolastici non possono negare alla RSU e alle organizzazioni sindacali legittimate che partecipano alla contrattazione integrativa l’acquisizione dei dati completi sulla distribuzione dei compensi accessori a docenti e personale ATA, fermo restando che tali dati, una volta comunicati, non possono essere pubblicati o diffusi dalla parte sindacale a soggetti terzi.

Ricordiamo che, in caso di diniego da parte del Dirigente, è possibile chiedere entro 30 giorni il riesame dell’istanza alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990) e, in caso di ulteriore diniego, proporre entro 30 giorni ricorso al TAR.

Monza,09/10/2021

Ufficio Stampa per conto della Segretaria nazionale Feder.ATA

Orario di lavoro del personale ATA è continuativo e non esiste lo slittamento

A tutto il personale ATA

FEDER.ATA INFORMA

a cura di Fania Gerardo

Orario di lavoro del personale ATA è continuativo e non esiste lo slittamento

Lo “slittamento” di orario del personale ATA non è previsto dal CCNL di settore.

Date le numerose domande e richieste di informazioni da parte dei lavoratori ATA, Feder.ATA , tiene a precisare con questo breve vademecum i punti del CCNL in vigore a riguardo degli orari del personale ATA.

Innanzitutto chiariamo da subito che NON È CONSENTITO lo “slittamento orario”.

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane
  • miglioramento della qualità delle prestazioni
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario

In sede di contrattazione, inoltre, si dovranno decidere le modalità di restituzione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio.

Dunque l’orario di lavoro del personale ATA nelle singole istituzioni scolastiche: è continuativo e non può essere “spezzato” secondo i dettami del CCNL.

Feder.ATA invita a segnalare discrasie, laddove ci siano scuole che con regolarità non rispettino le norme legate all’orario di lavoro del personale ATA.

Monza, 07/10/2021

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022

FEDER ATA INFORMA

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Pubblicata la circolare e il decreto del ministero dell’istruzione

Il Decreto fissa il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

DECRETO E CIRCOLARE

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;

La seconda conterrà:

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Come presentare domanda

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Il personale A.T.A. di ruolo, utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021.

Monza, 04/10/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

Elezioni 3-4 ottobre 2021: Obblighi del personale ATA nelle sedi di seggio

FEDER ATA INFORMA

Elezioni 3-4 ottobre 2021: Obblighi del personale ATA nelle sedi di seggio

Da domenica 3 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli amministratori locali in molti comuni d’Italia, in Calabria si vota per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Sono previste anche le elezioni suppletive della Camera dei Deputati in due collegi uninominali di Toscana e Lazio.

Feder.ATA ha formulato questo vademecum rivolto a tutti i lavoratori ATA impiegati negli istituti scolastici interessati in qualità di seggio elettorale.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell’apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). L’utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Monza, 28/09/2021

La Segreteria Nazionale Feder.ATA

 

Candidati per diventare anche tu una RSU di FEDER.ATA 2022

A tutto il personale della scuola

La RSU rappresenta i lavoratori nel luogo di lavoro, candidati per diventare anche tu una RSU di FEDER.ATA

Caro lavoratore,

Feder.ATA ha la convinzione che la contrattazione nelle scuole rappresenti uno strumento fondamentale per garantire i diritti fondamentali di lavoratrici e lavoratori, per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell’assegnazione delle risorse.

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, anche la candidatura non è legata ad un tesseramento sindacale, tutti i lavoratori possono candidarsi.

La RSU si forma con le votazioni all’interno delle scuole, le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori, in caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni, questo è il primo passo della sua legittimazione di rappresentante sindacale.

I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.

Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori (tutti) senza con ciò diventare un sindacalista di professione.

La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto, e se in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.

La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, rimanendo in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni.

Sono inoltre previsti, articolo 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.

Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.

E’ arrivato il momento della responsabilità, candidati alle prossime elezioni RSU con Feder.ATA per rappresentare nella tua scuola una intera categoria!

Non sarai mai solo, il nostro sindacato ti seguirà sempre, anche nella tua formazione sindacale.

Monza, 27/09/2021

La Segreteria Organizzativa Nazionale Feder.ATA

 

Assenze per funzioni presso gli uffici elettorali

FEDER ATA INFORMA

Assenze per funzioni presso gli uffici elettorali

 

Dato l’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative, Feder.ATA presenta questo prospetto utile ai lavoratori della scuola che saranno impegnati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali. I permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:

dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990

dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992

Secondo tali disposizioni, il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:

Presidenti e i vice presidenti dei seggi,

Segretari dei seggi,

Scrutatori,

Rappresentanti di lista,

Rappresentanti dei partiti o gruppi politici,

Rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).

Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.

Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni comunali, regionali e delle votazioni riguardanti il referendum, è fissato per domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e per lunedì 4 ottobre, dalle 7.00 alle 15.00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di queste giornate destinate, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.

Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del mercoledì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del martedì– come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.

L’assenza del dipendente, oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.

Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:

un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;

due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Assenze e permessi per l’esercizio del voto elettorale

L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui svolgono la loro ordinaria attività lavorativa. In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.

Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto – possono richiedere, in via alternativa, di fruire di permessi non retribuiti.

La predetta situazione necessita, però, per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.

Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.

Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal D.M. di cui innanzi.

Monza,23/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

Presentazione della dichiarazione dei servizi per i neo assunti in ruolo

FEDER ATA INFORMA

La dichiarazione dei servizi, indicazione per i neo assunti in ruolo

I lavoratori della scuola neo assunti con contratto a Tempo Indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune “dichiarazioni di rito”.

Per quanto riguarda la “Dichiarazione dei servizi” l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che Il dipendente statale all’atto dell’assunzione in servizio e’ tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche’ i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13.

Dalla norma quindi emerge con chiarezza che quando un dipendente pubblico viene assunto con “nomina a posto di ruolo”, ovvero con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi.

Modalità di presentazione delle domande

A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.

Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.

Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione delle seguenti schede:

periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;

periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;

periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;

periodi lavorativi prestati presso le università;

periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;

periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.

A chi è rivolta l’istanza

Come chiarito espressamente nella guida “L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo.”

Monza,21/09/2021

La Segreteria Nazionale Feder.ATA

 

Feder.ATA Venerdì 17 scende in piazza a Roma

Alla c.a. di tutti i lavoratori ATA

FEDER ATA INFORMA

Feder.ATA Venerdì 17 scende in piazza a Roma con l’associazione AIDA a sostegno dei Dsga e di tutti gli ATA

Feder.ATA come già comunicato, venerdì 17 Settembre aderirà alla manifestazione di protesta a Roma indetta dalla associazione AIDA.

Scendiamo in piazza a sostegno dei lavoratori ATA, contro il precariato che attanaglia da troppo tempo il mondo delle scuole e danneggia il personale ATA.

Scendiamo in piazza per chiedere la separazione netta dei ruoli tra DS e DSGA, l’attribuzione al DS della responsabilità del consegnatario, per attribuire al DS la responsabilità contabile dell’utilizzo della carta di credito.

Scendiamo in piazza per far sì che ci sia un concorso riservato solo ai DSGA facente funzione.

Scendiamo in piazza perché noi come te siamo lavoratori ATA ed è solo l’inizio della nostra mobilitazione che ci porterà allo sciopero generale della scuola!

I tuoi diritti sono il nostro impegno!

Monza,14/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

IL GRIDO DI ALLARME DI FEDER.ATA

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 14 Settembre 2021

IL GRIDO DI ALLARME DI FEDER.ATA: “IRRISOLTO IL PRECARIATO, PIU’ DEL 50% DEI POSTI ATA A DISPOSIZIONE SONO SCOPERTI”

Come noto, il MEF ha autorizzato per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022, 12.193 posti, sin da subito Feder.ATA ha posto l’accento sulle criticità che ci sarebbero state nelle scuole con questi numeri esigui.

Dai dati del Ministero dell’Istruzione sulle assunzioni a tempo indeterminato risulta che i ruoli effettivamente attributi sono stati in totale 10.729, con una differenza di 1.464 posti non conferiti, che saranno coperti con le supplenze.

I posti effettivamente assegnati sono meno della metà dei posti realmente disponibili in organico di diritto, così facendo rimangono scoperti 15.924 posti, più del 50% delle disponibilità in organico di diritto.

Nello specifico, un problema strutturale è legato ai DSGA in ruolo, su 2.272 disponibilità, le immissioni in ruolo previste sono state 948.

Sono rimasti scoperti 1.224 posti, da assegnare con incarico di facente funzione agli assistenti amministrativi.

La situazione in alcune province di Italia è molto grave per l’assenza di personale disponibile alle sostituzioni, una situazione emergenziale che il Governo e i sindacati confederali non hanno voluto risolvere.

Feder.ATA ribadisce, ancora una volta, che occorre un piano legislativo e normativo per risolvere il problema delle immissioni in ruolo e del precariato ATA che si ripropone immancabilmente tutti gli anni.

Lo stesso discorso vale per i posti scoperti da DSGA, è urgente un provvedimento per gli Assistenti amministrativi facenti funzione con più di 3 anni di esperienza, dal momento che i fatti hanno dimostrato come l’Amministrazione non possa fare a meno del grande lavoro di questi colleghi, chiedendo loro ogni anno di assumere la responsabilità di un incarico sui posti liberi.

Monza,14/09/2021

Ufficio stampa Nazionale di Feder.ATA

FederATA si dice pronta alla mobilitazione che porti allo sciopero generale

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa Loro Sedi

Comunicato Stampa del 13 Settembre 2021

Per una reale sicurezza delle scuole italiane servono risorse finanziarie, ma il governo oltre alla propaganda nulla fa in questo senso, Feder.ATA si dice pronta alla mobilitazione che porti allo sciopero generale!

Il Governo Italiano da tempo vanta ingenti investimenti (2 miliardi e 886 milioni) a disposizione per la scuola italiana; si tratta di quei miliardi che ogni giorno il ministro non manca di sbandierare nelle sue conferenze stampa.

Ma davvero le scuole Italiane riprenderanno veramente in sicurezza la didattica?

Da una nostra analisi solo il 0,7% delle risorse viene assegnata per intervenire sul problema annoso delle classi pollaio, il governo, insieme ai sindacati firmatari del Protocollo, ha deciso che si potrà derogare al distanziamento di 1 metro! Solo il 3,4% per svolgere gli screening nelle scuole, quando invece il tracciamento sarebbe uno strumento essenziale, insieme alle vaccinazioni, per il contenimento della pandemia.

Il Governo si è guardato bene dal rendere strutturale l’aumento di personale, anzi ha diminuito il “personale covid” da 75.000 a 42.000 unità, tra docenti e ATA, lavoratori assunti con contratti al 31 dicembre, a cui ha aggiunto i finanziamenti per sostituire i docenti non vaccinati. Ma siccome questi ultimi non riceveranno alcuno stipendio, la loro sostituzione con personale precario comporterà solo un risparmio, uomini e donne utilizzate nei fatti come semplici tappabuchi, anche per gli edifici scolastici vengono programmati interventi di “edilizia leggera”, non gli interventi strutturali di cui la scuola italiana avrebbe urgente bisogno.

Dove sono gli investimenti che guardano con la giusta prospettiva alla scuola in senso positivo?

Li troviamo nella scuola digitale (22,3%), nonostante tutti ormai riconoscano il fallimento della DAD, e nel piano estate (18,7%), uno strumento del tutto inadeguato da tutti i punti di vista, Il governo finanzia un piano scuola lontano anni luce dal progetto di una scuola pubblica di qualità, stravolgendo il carattere pubblico dell’istruzione.

Cosa hanno ottenuto i sindacati che hanno firmato quel vergognoso Protocollo d’Intesa sulla sicurezza?

Niente di nuovo: le risorse erano già stanziate, le scelte operate evidenziano palesemente la distanza del governo dalla volontà di risolvere le drammatiche condizioni in cui si trova la scuola italiana dopo la pandemia.

Feder.ATA trova inaccettabile da sempre che il governo pensi di risolvere i problemi della scuola con l’obbligo del green pass, uno strumento che, con oltre il 90% dei docenti e Ata vaccinati volontariamente, serve a coprire proprio i mancati investimenti che, nonostante due anni di pandemia, questo governo non ha voluto e non vuole fare, con il bene placido delle forze sindacali confederali perché lontani dai reali problemi del paese.

Per tutti questi motivi Feder.ATA è pronta ad ogni forma di mobilitazione che porti allo sciopero generale della scuola, con l’invito alla massima adesione!

Monza ,13/09/2021

Ufficio Stampa Nazionale di Feder.ATA