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COSA SI INTENDE PER CHIUSURA PREFESTIVA

FEDER.ATA INFORMA

A cura di Fania Gerardo

COSA SI INTENDE PER CHIUSURA PREFESTIVA

Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’art. 5 dell’OM n. 600 del 24.08.2018.

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d’istituto dopo giusta votazione anche del personale ATA) ai lavoratori deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.

La contrattazione d’istituto ha quindi l’obbligo di indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti, garantendo loro la possibilità di giustificare queste ore non lavorate, attraverso:

  • Effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di chiusura;
  • Ore eccedenti (compensativo);
  • 15 Minuti in più al giorno da svolgersi in entrata o in uscita rispetto al proprio orario giornaliero;

E’ VIETATO IMPORRE FERIE D’UFFICIO NELLE CHIUSURE PREFESTIVE

Il DS non può imporre le ferie d’ufficio, è un comportamento illegittimo.

Le ferie non godute del personale ATA, devono essere fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. [art. 13 comma 10 CCNL Scuola/2007].

Le ferie non possono mai essere imposte.

In questi casi come si diceva prima è sempre opportuno inserire in contrattazione di istituto la modalità in cui i prefestivi devono essere recuperati (dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA).

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi al personale ATA deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate. La contrattazione d’istituto deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti.

Non può essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.

Pertanto la possibilità di giustificare le giornate prefestive attraverso le ferie deve rimanere libera decisione del dipendente. Detto ciò il ruolo della RSU in questo caso diventa fondamentale.

Monza, 26/10/21

Il Segretario Organizzativo Nazionale Feder.ATA

Fania Gerardo

Proposte per gli ATA da inserire nella legge di bilancio 2022

Prot. n. 275/U del 25/10/2021

Al Ministro dell’Istruzione

Al Capo Dipartimento Sistema educativo istruzione e formazione

Ai partiti politici di maggioranza

Ai Presidenti delle commissioni Cultura di Camera e Senato

Oggetto: proposte per gli ATA da inserire nella legge di bilancio 2022.

Gli investimenti inseriti nel PNRR rappresentano per la scuola una svolta epocale per risolvere gli annosi problemi che attagliano il comparto scuola.

Per una scuola in sicurezza e migliore nei servizi generali ed amministrativi secondo la scrivente organizzazione servono:

  • FORMAZIONE IN SERVIZIO

Vista ormai l’eccessiva burocratizzazione in cui vive il comparto scuola, diverso rispetto agli altri comparti del pubblico impiego per la criticità e specialità degli attori principali (alunni e genitori) l’amministrazione deve tornare ad offrire una formazione continua in servizio al personale DGSA e assistenti amministrativi, lasciati soli al loro destino, che vada ad eliminare di fatto, le eccessive posizioni ispettive dei revisori dei conti.

  • IMMISSIONI IN RUOLO SU TUTTI I POSTI VACANTI IN ORGANICO DI DIRITTO;

Vista la situazione pandemica ancora in essere, solo un organico al completo può garantire una scuola in sicurezza.

  • AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA’ GENERATA DAI PLESSI UBICATI ANCHE IN COMUNI DIVERSI E DALLE SEDI DISTACCATE;
  • ISTITUZIONE DI N. 1 ASSISTENTE TECNICO DI AREA AR02 IN OGNI ISTITUTO COMPRENSIVO;
  • SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE SIN DAL PRIMO GIORNO;
  • PROROGA POSTI COVID AL 30 GIUGNO 2022;
  • REVISIONE LIVELLI STIPENDIALI DEL PERSONALE ATA;
  • IMMISSIONE IN RUOLO NEL PROFILO DI DSGA DI TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI FACENTI FUNZIONE SENZA IL TITOLO PREVISTO DAL CCNL ATTRAVERSO UN CONCORSO RISERVATO/ISTITUZIONE GRADUATORIA 36 MESI, CON IL SUPERAMENTO DI TUTTI I VINCOLI GIURIDICI E CONTRATTUALI IN ESSERE.

Queste le proposte, più volte avanzate dalla scrivente e per cui Vi chiediamo di trovare i necessari stanziamenti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giuseppe MANCUSO

Link richiesta al Ministero proroga posti covid: https://www.federata.it/feder-ata-chiede-la-proroga-dei-posti-covid-per-gli-ata-al-30-giugno-22/

 

Richiesta per gli ATA

Prot. 274/U del 25/10/2021

Al Ministro dell’Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Oggetto: Richiesta per gli ATA.

La scrivente FederATA, unico sindacato che tutela da sempre i lavoratori ATA in Italia,

Viste le vostre varie disposizioni, dal decreto legge n. 111 alla Nota n. 1534 del Ministero dell’Istruzione, che penalizza ulteriormente chi non ha deciso liberamente per una serie di motivazioni personali di non vaccinarsi;

Vista la risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa che, fra le altre, dà le seguenti indicazioni: ”si invitano gli Stati a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino”

Vista la modifica del 5 luglio 2021 dello stesso regolamento, che recita “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi …. perché non rientrano ……, o perché …….o hanno scelto di non essere vaccinate….”

Visto il Protocollo di Intesa sulla Sicurezza sottoscritto con i sindacati;

Vista la Nota n. 25089 (istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze);

Considerato che il personale regolarmente in servizio non potrà e non dovrà svolgere il lavoro di chi sarà sospeso, creando perciò in molte scuole notevoli disservizi di ogni genere;

Viste le varie comunicazioni pervenuteci dai colleghi che lamentano un loro sfruttamento, anche tramite adozione di orari non conformi, da parte dei dirigenti in varie occasioni, emergenziali e non;

Vista l’estrema e incomprensibile lentezza, in certe zone d’Italia, nel completare le nomine ATA, che provoca considerevoli problemi di ogni genere, sia al personale che all’utenza da tutelare in primis, a causa di organici notevolmente ridotti;

Considerato che l’Italia è una Repubblica parlamentare e che il Popolo è Sovrano;

CHIEDE

  • L’eliminazione del green pass per tutto il personale scolastico;
  • L’utilizzo tamponi salivari, ugualmente sicuri ma meno invasivi e costosi, ogni 48 ore per chi non è vaccinato e a campione per tutti i vaccinati;
  • L’adeguato e consistente ampliamento dell’organico ATA, assolutamente inconsistente e inadeguato allo stato attuale nelle scuole;
  • Celere completamento di tutte le nomine con contestuale proroga delle supplenze Covid ATA al 30 giugno 2022;
  • Sostituzione mediante supplenti sin dal primo giorno di assenza dei colleghi;

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Mancuso

 

Proclamazione stato di agitazione del personale A.T.A 2021

Prot. n. 273/2021 dell 21/10/2021

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione

Al Ministero della Pubblica Istruzione

Alla Commissione di garanzia per l’attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Oggetto: proclamazione stato di agitazione del personale A.T.A. Richiesta di avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione ex. art. 1, comma 4, L.83/2000.

La Feder. A.T.A.- Federazione del personale A.T.A. della scuola, il primo ed UNICO sindacato che si occupa solo della categoria A.T.A,

tenuto conto che tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola italiana continua ad essere dimenticato, o, addirittura, vessato dalle Istituzioni;

proclama lo stato di agitazione del personale A.T.A. della scuola per i seguenti motivi:

1. Per la mancata istituzione di un assistente tecnico ar02 in ogni istituzione scolastica italiana;

2. Per la mancata stabilizzazione in ruolo di tutto il personale ATA collocato nelle graduatorie permanenti provinciali italiane;

3. Per il rinnovo del CCNL, scaduto da 3 anni, con un significativo recupero per tutti del potere d’acquisto degli stipendi, calato del 20 % negli ultimi decenni;

4. Chiediamo che venga istituita la carriera dirigenziale per il DSGA e nell’attesa della definizione della figura della dirigenza amministrativa, fino alla sua attivazione, proponiamo l’equiparazione giuridica ed economica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (area D) al Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica (area EP2).

5. Contro la violazione dell’art. 36. della Costituzione che recita “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”;

6. Per il mancato pagamento ad oggi dei lavoratori precari ATA, che attendono invano ancora la retribuzione dei mesi stipendiali di maggio e giugno 2021;

7. Per la revisione dei parametri per le tabelle degli organici con relativo superamento delle attuali regole restrittive;

8. Per il passaggio in area C di tutti gli assistenti amministrativi e tecnici con relativo svuotamento del profilo B;

9. Per il passaggio in area A di tutti i collaboratori scolastici;

10. Contro le pressioni ormai insostenibili subite dai collaboratori scolastici a causa soprattutto delle diminuzioni di organico e dei divieti di nomina supplenti: aumento dei carichi di lavoro, turni flessibili e orario di lavoro spezzato, spostamento da un plesso ad un altro e/o, addirittura, da un comune all’altro, ore di straordinario assegnate d’ufficio;

11. Contro il sovraccarico di lavoro subito dagli assistenti amministrativi sotto organico nelle scuole;

12. Contro la mancata valorizzazione degli assistenti tecnici nella didattica laboratoriale;

13. per la revisione del profilo di D.S.G.A: istituzione della dirigenza amministrativa o revisione del comma 7, art. 24 del D.I.44/2001, attribuendo al Dirigente Scolastico la responsabilità del consegnatario;

14. per la separazione netta e chiara dei ruoli tra DS e D.S.G.A;

15. per la stabilizzazione tramite concorso a loro Destinato esclusivamente ai D.S.G.A facenti funzione con almeno tre anni di servizio;

16. Per una vera valorizzazione professionale contrattuale dei profili ATA;

CHIEDE a tal fine che siano attivate le procedure di cui all’oggetto.

Qualora la procedura di conciliazione avesse esito negativo, la scrivente si riserva ogni forma di mobilitazione, non escluso lo sciopero nazionale della categoria.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giuseppe MANCUSO

 

FEDER.ATA CHIEDE LA PROROGA DEI POSTI COVID PER GLI ATA AL 30 GIUGNO 2022

Prot. N° 272 del 16/10/2021

Al Ministero dell’Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

OGGETTO : RICHIESTA PROROGA CONTRATTI COVID.

ILL. Ministro,

anche per l’anno scolastico 2021/2022, il Vostro governo ha confermato la possibilità di attivare ulteriori incarichi di supplenza temporanea, il cosiddetto “organico COVID”, e ha destinato a questo scopo i risparmi realizzati lo scorso anno scolastico sulle risorse stanziate dal decreto Rilancio (DL 34/2020).

Tuttavia, la norma varata, il decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021), prevede che i contratti debbano avere come scadenza il 30 dicembre 2021, senza possibilità di arrivare al termine delle lezioni, come invece è avvenuto nello scorso anno scolastico.

Come Feder.ATA, Le chiediamo con le risorse stanziate, di arrivare almeno a 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto in questa fase così delicata il personale ATA è fondamentale per la sicurezza e il rilancio dell’attività scolastica in presenza.

Chiediamo a Lei e alle forze politiche che compongono il Governo, la proroga dei contratti COVID sino al 30 giugno, in modo da garantire la reale sicurezza negli istituti e la possibilità di programmare e gestire le risorse professionali in modo e nei tempi ottimali.

Nel ringraziarla per l’attenzione, Le porgo Distinti Saluti.

Monza,16/10/2021

Il Presidente Nazionale Feder.ATA

Giuseppe Mancuso

Nomine ATA 2021 Feder.ATA-Inammissibile ritardo

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 14/10/ 2021

Nomine ATA 2021, Feder.ATA : “ Grave trovarsi a metà Ottobre con migliaia di posti ancora vacanti, ritardi inammissibili”

Le operazioni di nomine per il personale ATA 2021, proseguono colpevolmente a rilento, i posti da assegnare sono ancora tantissimi, in particolare quelli sull’organico Covid 2021”, a pronunciarsi è il Segretario Organizzativo nazionale Fania Gerardo.

Vi sono regioni di Italia, in cui la problematica è molto seria, dove non si sa ancora nulla sull’assegnazione dei posti ATA destinati all’organico di emergenza Covid”, rincara il Presidente Giuseppe Mancuso, ”una situazione sconcertante, intere scuole senza il personale necessario per il corretto funzionamento delle stesse”.

Il tempo stringe e i contratti stipulati avranno valenza solo fino al 30 dicembre, poi decadranno e riconsegneranno il personale ATA alla disoccupazione, situazione paradossale dopo tutti i proclami governativi legati ad una giusta ripartenza di anno scolastico.

Feder.ATA, come sempre vigilerà su questa ennesima stortura a danno delle scuole e dei lavoratori ATA, soprattutto in riferimento ai contratti Covid, dove tra l’altro sono già molteplici le segnalazioni pervenute di scuole che differenziano in modo inopportuno i lavoratori in organico da quelli Covid, soprattutto nel profilo dei CS , prevedendo a questi ultimi, mansioni dettagliate e orari personalizzati imposti, che vanno ad urtare sensibilmente dai dettami normativi del CCNL, che non differenzia il profilo dei CS in organico dai CS in organico Covid, le mansioni sono le medesime, area A , secondo la tabella del CCNL del 24/07/2003:

  1. Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
  2. La pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
  3. La vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti;
  4. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Monza, 14/10/2021

Ufficio Stampa Feder.ATA

Il Dirigente non può negare il diritto di informazione alla RSU

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 09/10/ 2021

FEDER.ATA: “ Il Dirigente non può negare il diritto di informazione alla RSU sulla distribuzione dei fondi erogati dalla scuola”

Come OO.SS. torniamo sul dibattuto tema del diritto di accesso delle rappresentanze sindacali alle informazioni che riguardano la distribuzione al personale docente e Ata del fondo integrativo di istituto e degli altri compensi accessori.

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di conoscere nel dettaglio i nominativi dei dipendenti che hanno ricevuto compensi attinti dal FIS o altri compensi individuali accessori e la quota erogata a ciascuno di essi?

I Dirigenti Scolastici possono, in nome del diritto alla privacy, rifiutarsi di comunicare tali informazioni?

Ci preme ricordare, che la risposta a tali quesiti è stata fornita da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4417 del 20 luglio 2018, che, ad oggi rappresenta la più autorevole e recente pronuncia sull’argomento, costituendo il punto fermo da cui sviluppare ogni ulteriore riflessione.

In questa decisione, il più alto organo della giustizia amministrativa ha stabilito che le organizzazioni sindacali hanno pieno diritto di conoscere “tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo)”, senza che tali dati siano ridotti alla forma aggregata.

La decisione del Consiglio di Stato è fondata sulla considerazione che l’organizzazione sindacale riveste il ruolo sia di ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia di soggetto direttamente coinvolto nel procedimento di formazione e distribuzione delle risorse del Fondo di istituto e, come tale, è chiamato anche allo svolgimento di una concreta ed effettiva verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (la sentenza lo definisce accesso partecipativo e non solo conoscitivo), che non potrebbe svolgere senza conoscere nel dettaglio i dati sulla effettiva destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori, pertanto, il Dirigente non può negare l’accesso.

Purtuttavia, siamo a conoscenza che alcuni Uffici scolastici regionali hanno indirizzato all’attenzione dei Dirigenti comunicazioni nelle quali hanno sostenuto che, per quanto attiene al controllo della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d’istituto, le prerogative sindacali previste dal CCNL possono essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali, tramite la conoscenza di mere informazioni aggregate, invitando, pertanto, i Dirigenti a fornire alle organizzazioni sindacali soltanto dati numerici o aggregati (ad esempio il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito per fasce o qualifiche), senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente.

Ebbene, una tale iniziativa è avvenuta all’indomani della pubblicazione di un’infelice nota del Garante per la protezione dei dati personali, la n. 49472 del 28 dicembre 2020, con la quale il Garante, nel tentativo di fare chiarezza sul tema in oggetto, ha, a nostro avviso, contribuito a rendere ancora più confusa la questione, muovendo probabilmente da un’equivoca interpretazione delle prerogative sindacali nell’ambito della contrattazione di istituto e pervenendo, conseguentemente, a conclusioni del tutto erronee con riguardo ai limiti del diritto di accesso delle parti sindacali ai dati sulla distribuzione delle somme del fondo d’istituto (ritenendo, appunto, che l’accesso ai meri dati aggregati sia del tutto sufficiente per l’adempimento agli obblighi di informazione preventiva e successiva previsti dal CCNL e che, pertanto, un’ostensione maggiore sarebbe in contrasto con il principio di minimizzazione introdotto dal GDPR).

Per quanto la nota del Garante desti preoccupazione, soprattutto per la evidente superficialità nell’esaminare una materia complessa ed articolata come la contrattazione di istituto nel comparto scolastico, ci corre l’obbligo di evidenziare che una tale comunicazione non rappresenta un atto vincolante né, tanto meno, è dotato di efficacia di legge o regolamento.

Allo stato attuale, pertanto, continuano a valere le fonti normative in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione (L. 241/1990), come interpretate ed applicate dalla giurisprudenza.

Sul punto, precisiamo che le corti di merito hanno ancora recentemente ribadito quanto a suo tempo rilevato dal Consiglio di stato: infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto “la piena legittimazione dell’associazione sindacale ricorrente ad esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori”, rilevando la sussistenza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) L. 241/ 1990, di un “interesse diretto, concreto e attuale” alla “verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto”, nonché di una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, costituita dal “diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva”, precisando vieppiù che “un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti”.

In virtù delle nostre considerazioni, ribadiamo che i Dirigenti scolastici non possono negare alla RSU e alle organizzazioni sindacali legittimate che partecipano alla contrattazione integrativa l’acquisizione dei dati completi sulla distribuzione dei compensi accessori a docenti e personale ATA, fermo restando che tali dati, una volta comunicati, non possono essere pubblicati o diffusi dalla parte sindacale a soggetti terzi.

Ricordiamo che, in caso di diniego da parte del Dirigente, è possibile chiedere entro 30 giorni il riesame dell’istanza alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990) e, in caso di ulteriore diniego, proporre entro 30 giorni ricorso al TAR.

Monza,09/10/2021

Ufficio Stampa per conto della Segretaria nazionale Feder.ATA

Orario di lavoro del personale ATA è continuativo e non esiste lo slittamento

A tutto il personale ATA

FEDER.ATA INFORMA

a cura di Fania Gerardo

Orario di lavoro del personale ATA è continuativo e non esiste lo slittamento

Lo “slittamento” di orario del personale ATA non è previsto dal CCNL di settore.

Date le numerose domande e richieste di informazioni da parte dei lavoratori ATA, Feder.ATA , tiene a precisare con questo breve vademecum i punti del CCNL in vigore a riguardo degli orari del personale ATA.

Innanzitutto chiariamo da subito che NON È CONSENTITO lo “slittamento orario”.

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane
  • miglioramento della qualità delle prestazioni
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario

In sede di contrattazione, inoltre, si dovranno decidere le modalità di restituzione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio.

Dunque l’orario di lavoro del personale ATA nelle singole istituzioni scolastiche: è continuativo e non può essere “spezzato” secondo i dettami del CCNL.

Feder.ATA invita a segnalare discrasie, laddove ci siano scuole che con regolarità non rispettino le norme legate all’orario di lavoro del personale ATA.

Monza, 07/10/2021

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022

FEDER ATA INFORMA

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Pubblicata la circolare e il decreto del ministero dell’istruzione

Il Decreto fissa il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

DECRETO E CIRCOLARE

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;

La seconda conterrà:

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Come presentare domanda

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Il personale A.T.A. di ruolo, utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021.

Monza, 04/10/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

Elezioni 3-4 ottobre 2021: Obblighi del personale ATA nelle sedi di seggio

FEDER ATA INFORMA

Elezioni 3-4 ottobre 2021: Obblighi del personale ATA nelle sedi di seggio

Da domenica 3 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli amministratori locali in molti comuni d’Italia, in Calabria si vota per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Sono previste anche le elezioni suppletive della Camera dei Deputati in due collegi uninominali di Toscana e Lazio.

Feder.ATA ha formulato questo vademecum rivolto a tutti i lavoratori ATA impiegati negli istituti scolastici interessati in qualità di seggio elettorale.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell’apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). L’utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Monza, 28/09/2021

La Segreteria Nazionale Feder.ATA