Titolo I – costituzione, finalità, adesione.
Art.1
E’ corrente, con sede nazionale in Agrigento, la “Feder.A.T.A.” – “Federazione del personale ATA della scuola, denominata di seguito Federazione, FederATA, Feder.A.T.A.
Art.2
La Federazione è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale del personale ATA della scuola, dell’università e di tutti i dipendenti pubblici associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, sociale e ricreativo; in tale quadro:
- svolge attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
- tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali delle categorie a cui appartengono i lavoratori associati;
- svolge la sua azione nel sistema formativo per la valorizzazione del sistema scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona;
- svolge ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, socio-sanitaria, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;
- organizza viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- divulga il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.
La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti profili professionali e di comparti contrattuali.
Art.3
La Federazione può federarsi o aderire ad organizzazioni o federazioni sindacali di categoria o a confederazioni per conseguire comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività.
L’adesione alla federazione viene decisa dal Direttivo Nazionale previo parere favorevole del Presidente.
L’adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Gli stessi Organi della Federazione, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate sempre su parere del Presidente.
Art.4
Il perseguimento delle finalità di cui all’art.2, avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l’Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica scolastica ed universitaria.
Essa potrà presentare, ad ogni livello di rappresentanza elettiva dell’istruzione e della ricerca, anche proprie liste di candidati e individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le finalità statutarie e di promuovere anche interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
L’Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici.
L’Associazione intende elaborare piattaforme contrattuali e partecipare alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.
Art.5 – Adesioni
Hanno titolo all’iscrizione all’Associazione:
– Il personale ATA della scuola, precari o di ruolo, in servizio o in quiescenza;
– altre professionalità anche ATA dell’università e del pubblico impiego.
L’adesione all’Associazione di perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:
- a) versamento per delega all’amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dalla Direzione Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
- b) versamento della quota associativa annuale stabilita dalla Direzione Nazionale nel caso in cui non si sia portatori di delega.
I soci dell’Associazione, in regola con il versamento delle quote o in aspettativa, fruiscono del diritto all’elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti emanati dal Presidente. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall’Associazione, a non svolgere attività contraria ai fini dell’Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
Si perde la qualifica di iscritto per:
- dimissioni volontarie;
- cessata attività professionale;
- decadenza per morosità;
- trasferimento ad altra associazione;
- radiazione.
Le dimissioni, agli effetti del pagamento delle quote sociali, decorrono dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse.
L’iscritto decade per morosità, su dichiarazione della segreteria competente, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statutari della Federazione.
Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall’elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L’iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate.
L’iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.
L’adesione alla Federazione sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione diretta alla Federazione avviene mediante la sottoscrizione della domanda di iscrizione con l’apposita delega con accettazione automatica dello statuto.
La richiesta di iscrizione va presentata alla Direzione Nazionale, la quale determina, la quota mensile e annuale di ogni singolo lavoratore, ivi inclusa quella dovuta dalle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione per i propri iscritti. Le modalità di versamento delle quote sono:
- atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
- dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Federazione e di quello della Confederazione alla quale eventualmente aderisce la Federazione;
- attestazione del numero degli associati;
- elenco delle cariche statutarie.
Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti. Il rapporto tra la nuova Organizzazione Sindacale aderente, il Dipartimento Nazionale di Settore, nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dal Presidente Nazionale. Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.
Gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, in conseguenza della adesione delle organizzazioni stesse, divengono anche iscritti alla Federazione.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l’obbligo di corrispondere mensilmente alla Feder.A.T.A. i contributi sindacali associativi dovuti dai propri iscritti, stabiliti dalla Direzione Nazionale. I versamenti dei contributi sindacali associativi sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento per contributi sindacali.
Il versamento dei contributi sindacali associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
La Federazione è titolare in via diretta del diritto alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione collettiva per i settori in cui tale prerogativa le viene riconosciuta dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi in vigore.
La titolarità alla contrattazione sindacale appartiene alla Federazione.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti conducono le relazioni sindacali all’interno dei dipartimenti Nazionali di Settore di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari della Federazione.
La presenza di dipartimenti e di sindacati aderenti non può implicare, nei settori in cui questi ultimi operano, alcuna limitazione dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme e dai contratti vigenti alla Federazione.
Titolo II – Organi. (Strutture e forme organizzative.)
Art. 6 – Organizzazione Nazionale
Sono Organi Nazionali dell’Associazione:
Il Congresso
Il Consiglio Nazionale
La Direzione Nazionale
Il Presidente
Il Tesoriere
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7 – Congresso
Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive province, secondo modalità stabilite dal regolamento, in ragione di un rappresentante almeno per ogni provincia attiva, dai membri della Direzione Nazionale, dal Tesoriere e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Presidente.
Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche dell’Associazione, eleggere il Presidente, approvare modifiche allo Statuto con i voti favorevoli dei due terzi dei presenti.
Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto il Presidente Nazionale elabora il regolamento per l’elezione dei rappresentanti regionali e provinciali e lo svolgimento del Congresso Nazionale e lo sottopone all’attenzione del Consiglio Nazionale 120 giorni prima della data stabilita, il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto 90 giorni prima dello svolgimento del Congresso trascorsi i quali si riterrà accettato.
Fanno parte di diritto il Presidente uscente e i componenti della Direzione Nazionale.
Art. 8 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente dell’Associazione, dai componenti della Direzione Nazionale, dal tesoriere e dagli eventuali Presidenti delle Sezioni Regionali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un delegato della regione da lui indicato.
Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio durante i lavori si dota di un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso.
Al Consiglio Nazionale spetta:
- Deliberare, in coerenza con le linee programmatiche approvate dal Congresso, il Piano delle attività dell’Associazione;
- Elaborare la relazione annuale del Presidente;
- Approvare le piattaforme contrattuali proposte dalla Direzione Nazionale e autorizzare la firma dei relativi contratti;
- Proporre, con la maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Presidente Nazionale, modifiche allo Statuto;
- Approvare, con la maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Presidente Nazionale, modifiche al Regolamento della Federazione.
- Approvare il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo, dietro relazione del tesoriere;
- Approvare il verbale della seduta precedente.
Art. 9 – Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è composta da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dal Presidente che ne fa parte.
La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo e collabora con il Presidente nell’attuazione del Piano delle attività deliberato dal Consiglio. Ai componenti della Direzione Nazionale sono affidate dal Presidente specifiche deleghe.
Alla Direzione Nazionale spetta:
- Stabilire la misura della quota associativa;
- Stabilire l’eventuale percentuale della quota associativa spettante alle sezioni regionali e provinciali, dietro presentazione al tesoriere nazionale rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo;
- Nominare un Revisore dei Conti che accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri;
Art. 10 – Presidente
Il Presidente, dura in carica quattro anni, rieleggibile, rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi statutari.
Al Presidente spetta:
1) Convocare e presiedere la Direzione Nazionale;
2) Convocare il Consiglio Nazionale;
3) Attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
4) Nominare e revocare i componenti della Direzione Nazionale, il Vice Presidente, il Tesoriere;
5) Garantire l’applicazione dello Statuto;
6) Assumere la direzione editoriale dell’organo di stampa;
7) Mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;
8) Designare i Presidenti regionali e provinciali pro-tempore nelle province ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Nazionale.
9) avere la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;
10) esercitare la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche,
11) sottoporre al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 12 le controversie nate in seno all’associazione.
12) creare i dipartimenti e nominare e revocare i relativi responsabili di settore o nazionali.
13) nominare e revocare per un massimo di 5 i componenti del Suo staff che possono essere anche non iscritti alla Feder.A.T.A.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la Federazione si accolla l’onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della Federazione nonché dei membri della Direzione Nazionale nell’esercizio delle rispettive funzioni.
È a carico della Federazione di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui ai commi precedenti.
Sono altresì a carico della Federazione gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell’esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.
Il Presidente Nazionale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di cui provvede a nominare i componenti anche esterni alla Federazione.
In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti della Direzione Nazionale.
Art. 11 – Il tesoriere
Il Tesoriere gestisce la tesoreria nazionale e tiene le scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture, elabora il bilancio preventivo e consuntivo, può essere anche una persona esterna.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, le controversie tra i singoli soci e le controversie tra i soci e l’associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro organi ed Enti della Federazione senza aver prima proposto l’azione davanti agli organi giurisdizionali della Federazione (Collegio Nazionale dei Probiviri) ed averne ottenuto le decisioni, si pone oggettivamente fuori dalla Federazione e pertanto decade automaticamente da tutte le cariche rivestite, sia federali sia dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, a tutti i livelli, e perde la stessa qualità di iscritto. Competente alla relativa declaratoria è la Direzione Nazionale della Federazione.
È ovviamente ammesso il ricorso alla Magistratura contro singoli dirigenti, a titolo personale.
Art.13 – Strutture sindacali all’estero
La Federazione costituisce, dirige e coordina le strutture all’estero che organizzano i lavoratori, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche, le strutture economiche e commerciali e quelli delle scuole italiane, delle scuole europee, dei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante, ed i lettori delle Università all’estero.
Nei paesi europei di più intensa immigrazione sono costituite le Sezioni nazionali.
Le Sezioni nazionali d’Europa eleggono un Coordinamento europeo con i seguenti compiti:
- coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni Feder.A.T.A. in riferimento alla situazione complessiva del personale italiano all’estero;
- progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell’interculturalismo.
Per il funzionamento del coordinamento europeo la Direzione Nazionale della Federazione voterà, uno specifico modello di funzionamento.
Il Coordinamento europeo sarà presieduto da un segretario nazionale, nominato dalla Direzione Nazionale della Federazione, con il parere favorevole del Presidente della Federazione.
Art.14
Le Organizzazioni Sindacali aderenti, pur mantenendo piena autonomia organizzativa e amministrativa, sono vincolate agli indirizzi politici della Federazione espressi dalla Direzione Nazionale.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l’obbligo di aggiornare la Federazione con regolarità almeno annuale relativamente a: Statuto vigente, composizione degli organi statutari, consistenza degli iscritti.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l’obbligo di corrispondere, secondo le modalità indicate dalla Direzione Nazionale, i contributi per il tesseramento alla Federazione e/o alla Confederazione.
L’inosservanza di tali obblighi, così come la violazione di quelli stabiliti nel precedenti articoli dello statuto, può essere causa di rescissione del vincolo di adesione oltreché, ovviamente, di commissariamento.
Art.15
Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, è comunque riconosciuta alla Federazione la facoltà di recedere dal vincolo di adesione con le singole Organizzazioni Sindacali aderenti. Tale facoltà è esercitata, con decisione motivata dalla Segreteria Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e ratificata, con la stessa maggioranza, dal Comitato Direttivo Nazionale. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione della Segreteria Generale e la ratifica da parte del Comitato Direttivo Nazionale, la decisione della Segreteria Generale ha valore di sospensione del vincolo associativo federale a tutti gli effetti nel solo caso in cui l’Organizzazione Sindacale interessata non abbia presentato ricorso al Comitato Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato dalla Segreteria Generale.
Analogamente è riconosciuta facoltà alle Organizzazioni Sindacali aderenti di rescindere il vincolo di adesione nel rispetto delle proprie norme statutarie. Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Direzione Nazionale della Federazione almeno sei mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali quadriennali, data da cui decorreranno gli effetti. Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno quando siano trascorsi altri due anni.
Le deleghe per le ritenute sindacali sono rilasciate dagli associati alle singole organizzazioni aderenti su modello unico di tesseramento. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata dalla Direzione Nazionale della Federazione la rispettiva tessera.
I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano il recesso, così come previsto dal presente articolo, decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.
La Direzione Nazionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli, può sospendere per morosità il vincolo di adesione con le Organizzazioni Sindacali aderenti, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi
statutari della Federazione. In tal caso i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti vengono automaticamente sospesi dalle cariche previste e regolamentate dal presente statuto.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall’elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. Le Organizzazioni Sindacali aderenti rimangono debitrici per le quote arretrate.
Indipendentemente da quanto previsto di commi precedenti, in caso di mancato versamento delle somme spettanti alla Federazione oltre 3 mesi rispetto ai termini stabiliti dagli organi statutari della Federazione, la Direzione Nazionale può sospendere tutte le prerogative sindacali e può disporre le azioni per il recupero delle somme dovute.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Federazione sindacale non conservano alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.
Titolo IV – Disciplina e controllo
Art.16
È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, risulti lesivo per la Federazione, configuri violazione di principi o norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.
L’iscritto alla Federazione che vìoli quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome dell’organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
- richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- sospensione dalle cariche ricoperte;
- destituzione da eventuali incarichi;
- espulsione.
Tali sanzioni nei confronti degli iscritti sono adottate dalle Segreterie Territoriali. Nei casi di dirigenti sindacali sono adottate dalla Direzione Nazionale.
Le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall’iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalla cariche ricoperte e di espulsione dalla Federazione, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell’iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dal Presidente della Federazione. Nel caso che il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Consiglio Nazionale, deve essere sottoposto alla Direzione Nazionale alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto qualificato di due terzi dei presenti.
L’ordine del giorno con il quale viene convocato l’organismo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, nel più breve tempo possibile alla persona interessata.
Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione.
Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e alla Direzione Nazionale della Federazione.
Art.17
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell’ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dal Tesoriere e ne riferisce alla Direzione Nazionale.
È composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti. Essi sono eletti dalla Direzione Nazionale tra gli iscritti direttamente alla Federazione.
Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.
In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, la Direzione Nazionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale. L’incarico è a titolo oneroso.
Titolo V – attività di servizio e strumentali
Art.18
La Federazione e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività, in pensione o in cerca di prima occupazione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, ecc.) per l’erogazione di servizi.
La finalità della politica dei servizi della Federazione è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell’avanzamento dei diritti collettivi.
Per questo l’attività di servizio della Federazione è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della Federazione.
Le strutture di servizio operano nell’ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dalla Direzione Nazionale. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi della Federazione.
Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la Federazione, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente,
attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell’attività di servizio.
Art.19
La Federazione promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti anche mediante strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, ivi comprese le attività editoriali.
La Direzione Nazionale della Federazione è autorizzata a costituire un’associazione nazionale o ente che opera nel campo della ricerca e della formazione promossa e organizzata dalla Federazione.
Il Presidente della Federazione nomina gli organismi dirigenti.
L’Associazione o ente costituito dalla Federazione ha un proprio Statuto e una propria autonomia progettuale e finanziaria. Si organizza a rete con sedi a livello regionale e territoriale in sinergia tra loro secondo responsabilità, livelli di autonomia e modalità definite dallo Statuto dell’Associazione.
La Presidenza dell’Associazione o Ente presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo del sindacato il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo dello stesso, la relazione sull’attività svolta alla Direzione Nazionale della Federazione, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
La Presidenza partecipa al Consiglio Nazionale della Federazione, senza diritto di voto.
La Direzione Nazionale della Federazione è autorizzata a costituire e organizzare una Casa Editrice come struttura di servizio dei diversi livelli della Federazione per la produzione editoriale e la stampa periodica. La Casa Editrice ha una propria autonomia amministrativa e responsabilità di gestione.
Il Consiglio di amministrazione della Casa Editrice presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo, il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte nei vari organi istituzionali, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
Tutte le strutture possono far parte della compagine societaria, secondo modalità che saranno definite dall’Assemblea dei soci.
La Federazione può promuovere direttamente delle associazioni per favorire, in una linea di continuità tra azione rivendicativa e contrattuale, l’autogestione dei lavoratori specialmente nel campo dei servizi alla persona, della crescita del benessere sociale e culturale, della solidarietà e della mutualità.
La Federazione può avere la proprietà di uno o più organi di stampa di cui può essere editrice.
Titolo VI – patrimonio e amministrazione
Art.20
La Federazione, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture della Federazione che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e
siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce “entrate”.
L’utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dalla Direzione Nazionale della Federazione.
La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la Federazione e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
I riparti devono essere effettuati il più possibile in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture.
Tale ripartizione automatica dovrà riguardare anche le quote forfetarie incassate a livello provinciale derivanti dal tesseramento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altra tipologia lavorativa.
Art. 21 – Finanza e Patrimonio
Per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell’Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate.
Per tutta la durata dell’esistenza della Federazione nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio, o in caso di recesso, quote alcune anche se precedentemente versate.
Il Presidente Nazionale, il suo staff di segreteria, i membri della Direzione Nazionale, il Tesoriere, il Revisore dei Conti, i membri del Consiglio Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del loro mandato.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione, e l’utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Le entrate della Federazione sono costituite da:
- contributi degli iscritti e contributi versati dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
- interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della Federazione;
- contributi straordinari e dalle somme incassate a titolo di liberalità;
- corrispettivi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
- corrispettivi per viaggi e soggiorni turistici rivolti agli stessi soggetti del punto precedente;
- entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché corrispettivi per l’assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali.
- da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.
Costituiscono fonti di spesa della Federazione:
- le spese generali per beni strumentali all’attività (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, trasporti, rappresentanza, ristoro, pernottamenti, assicurazioni, ecc.)
- le spese di funzionamento e di rappresentanza per lo svolgimento dell’attività statutaria (congressi, consigli, segreterie, contrattazioni, assemblee, spese di adesione a Confederazioni italiane ed europee, ecc.);
- altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti dalle competenti Autorità.
Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l’interesse allo sviluppo dell’attività e dell’immagine della Federazione.
Le uscite delle somme sono necessarie al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.
Art.22
Ogni struttura territoriale o di Dipartimento è tenuta, su richiesta della Direzione Nazionale, a fornire il rendiconto annuale ed ogni relativa documentazione contabile.
Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta:
- a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
- al rispetto dei riparti delle quote sindacali ad esse assegnate, tra i vari livelli dell’organizzazione, stabiliti dagli organi competenti.
Art.23
L’attività amministrativa della Federazione deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criterio di verità, di chiarezza e trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
- predisposizione annuale, da parte del Tesoriere del Rendiconto consuntivo;
- il Direttivo Nazionale è chiamato ad approvare annualmente il rendiconto consuntivo dell’anno precedente;
- ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
Art.24
Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione, i Dipartimenti Nazionali, gli organismi periferici della Federazione, gli Enti della Federazione o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla Federazione.
Art.25
La Federazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Titolo VII – disposizioni finali e transitorie
Art. 26
Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto al voto.
Può, altresì, essere modificato dai 3/5 dei soci fondatori e con successiva ratifica del primo Consiglio Nazionale successivo.
Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento. Fermo restando i contenuti di cui all’art. 7, in sede di prima applicazione il Presidente durerà in carica fino al 31.12.2026 e, tutti i soci fondatori faranno parte della Direzione Nazionale fino al primo congresso.
Art.27
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica il codice civile.
Art.28
In caso di scioglimento della Federazione per qualsiasi causa, deciso dal Direttivo Nazionale con maggioranza di 3/4 dei componenti, la destinazione e l’impegno del patrimonio saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale con l’obbligo di devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art.29
La decorrenza del presente statuto è immediata.
Indipendentemente dai numeri globali che le Organizzazioni Sindacali aderenti esprimono, ai congressi della federazione, ai fini del voto, vengono conteggiati, così come da Regolamento, esclusivamente gli associati del profilo e dei comparti per i quali hanno espresso l’adesione e per i quali siano in regola con i versamenti.