FEDER.ATA INFORMA
I PERMESSI PREVISTI PER I LAVORATORI ATA
Personale ATA: i permessi usufruibili sono quelli previsti dagli art. 31, 32 e 33 del nuovo contratto.
L’art. 31 del CCNL/2018 riguarda i Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari relativi al personale assunto a tempo indeterminato, per il personale assunto a tempo determinato invece, restano validi i permessi previsti dall’art. 19.7.
L’art. 32 riguarda i Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007. Dunque per il personale a tempo determinato bisogna fare riferimento all’art 19 del CCNL/2007, salvaguardando i medesimi permessi e congedi previsti per legge.
L’art. 33 riguarda le Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ed interessa tutto il personale ATA sia a tempo indeterminato che determinato.
L’art. 33 del CCNL scuola/2018 ha introdotto a tutto il personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.
Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Monza, 08/09/2021
La Segreteria Provinciale Feder.ATA