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Feder.ATA chiede il ripristino immediato delle supplenze brevi del personale ATA

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Feder.ATA chiede il ripristino immediato delle supplenze brevi del personale ATA.

Prot. N. 113 del 13.10.2016

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. MATTEO RENZI

Al Ministro del M.I.U.R

Sen. STEFANIA GIANNINI

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

On. MARIANNA MADIA

Al Ministro dell’Economia e Finanze

On. PIER CARLO PADOAN

e.p.c. a tutto il Personale A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche Italiane di ogni ordine e grado

Oggetto: Feder.ATA chiede il ripristino immediato delle supplenze brevi del personale ATA.

Spett/li Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e Ministro dell’Economia e Finanze, l’art. 1, comma 332, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 contenente – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)- recita: A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti”.

Con Vostra nota n. 0024306 dell’1/09/2016 avete comunicato alle Scuole le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. e, con tanta delusione, sofferenza e preoccupazione, abbiamo constatato la permanenza del divieto di sostituzione del Personale ATA nei casi sopraindicati; abolita pertanto la possibilità anche dal 1 settembre 2016 di conferire supplenze brevi a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

A nostro avviso è assurdo, illogico e ingiustificato che la norma vieti in modo assoluto la nomina di supplenti assistenti amministrativi quando l’organico di diritto abbia tre posti o più e che oltretutto il parametro di riferimento sia la teorica situazione dell’organico di diritto e non la situazione di fatto.

Mortificante, umiliante e ingiusto è il divieto di nominare supplenti per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico.

Non meno preoccupante e disastrosa è la situazione relativa ai collaboratori scolastici per i quali è fatto divieto di nominare supplenti per i primi sette giorni di assenza del titolare; ci sono molte scuole, soprattutto istituti comprensivi, con più plessi disposti anche su più piani ubicati in frazioni o piccoli comuni, con un solo collaboratore scolastico in servizio. Se costui si assenta, diventa preoccupante e complicato perfino aprire e chiudere la scuola, senza parlare del delicato e importantissimo compito della vigilanza sugli alunni e/o agli ingressi.

Queste norme sono palesemente illogiche, assurde e ingiustificate per la loro rigidità; la “Buona Scuola”, alla prova dei fatti, non ha risolto ma, anzi, ha aggravato i problemi della scuola italiana e il silenzio della Vostra politica nazionale verso i problemi del personale ATA è vergognoso.

La Feder.ATA chiede la cancellazione immediata di queste norme che colpiscono in maniera indegna la nostra quotidianità scolastica, rendono le nostre scuole ambienti non sicuri per i nostri ragazzi sotto il profilo igienico e della sicurezza e non danno più garanzia dei servizi amministrativi e tecnici.

Occorre ridare urgentemente la possibilità ai Dirigenti Scolastici di nominare supplenti per il personale ATA in tutte le situazioni che lo rendano necessario, superando anche la Nota 2116 del 30-9-2015.

Crediamo che nella scuola, per gestire meglio le risorse e per dare un servizio migliore, sia decisivo e determinante il ruolo del personale ATA; purtroppo invece con Leggi come queste ci conducete alla deriva, ci togliete altri pezzi di grande importanza per la dignità lavorativa di ogni essere umano.

Noi continueremo a contrastare queste ingiuste norme sul blocco delle supplenze brevi al personale ATA, con ogni possibile strumento democratico a nostra disposizione.

Cordiali saluti

Direzione Nazionale Feder.ATA