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Assunzioni a tempo indeterminato: il periodo di prova

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Assunzioni a tempo indeterminato: il periodo di prova

Con l’avvio dell’anno scolastico 2021/22, ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2021 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.

Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo.

In riferimento all’art. 30 del nuovo CCNL comparto scuola del 19.04.2018, la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:

2 mesi per i profili delle aree A e A super

4 mesi per i restanti profili

AREA A – Collaboratore Scolastico 2 mesi

AREA EA As – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi 2 mesi

AREA B – Assistente Amministrativo 4 mesi

AREA B – Assistente Tecnico 4 mesi

AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 4 mesi

AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) 4 mesi

In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:

  • le domeniche ed i giorni festivi
  • i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
  • periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie
  • le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
  • il periodo trascorso in mandato parlamentare
  • le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
  • le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova
  • il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani
  • Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
  • i permessi retribuiti
  • periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca
  • i periodi di aspettativa per coniuge all’estero
  • i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali
  • gli esoneri dal servizio per motivi sindacali
  • i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità)
  • le ferie
  • le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 (assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.

Monza,10/09/2021

La Segreteria Nazionale di Feder.ATA