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Ferie maturate ma non godute a chi spetta il pagamento

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FEDER ATA VARESE INFORMA

Ferie maturate ma non godute, a chi spetta il pagamento

 

Anche nella nostra provincia come nel resto di Italia il tema delle ferie maturate ma non godute dal personale con contratto a termine ATA, è di grande attualità ed importanza.

Il tutto è regolamentato dal CCNL dagli artt. 13 e 19 con successivi interventi normativi che ne hanno fortemente limitato il diritto alla monetizzazione.

Ciò comporta che i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato (art. 19 CCNL).

I lavoratori ATA possono chiedere la fruizione delle ferie maturate durante l’anno, anche in modo frazionato.

Se il personale è in servizio sino al 31 agosto devono essere assicurati loro almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto.

In caso di mancata fruizione, la possibilità di liquidazione delle ferie non godute da parte del personale supplente, è stata fortemente limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Per il personale ATA si evince che in caso di supplenti con contratti di supplenza breve e contratti COVID si mantiene generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato, sottratti i giorni eventualmente fruiti nei periodi indicati.

Il problema non si pone per i supplenti annuali fino al 31 agosto poiché debbono fruirne tra luglio e agosto. Invece, i supplenti con contratto fino al 30 giugno, debbono fruire delle ferie nei periodi contrattualmente previsti (art. 13 e 19 CCNL) e secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività. Pertanto, potranno essere monetizzate solo le giornate di ferie che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio.

Saronno, 24/5/2021

Il Segretario Organizzativo Nazionale

Fania Gerardo